Regime impatriati: la discontinuità lavorativa non è un requisito previsto dalla legge

Un recente contributo del partner Nicola Laurenzano, pubblicato su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria, ha messo in luce un aspetto rilevante per i lavoratori che intendono beneficiare del regime impatriati: la normativa non richiede alcuna discontinuità lavorativa come condizione per accedere all’agevolazione fiscale.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano

Con la sentenza n. 1125 del 6 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso di un lavoratore distaccato all’estero che, al rientro in Italia (nel 2022), aveva richiesto l’applicazione del regime speciale per gli impatriati previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, vigente ratione temporis.

L’Agenzia delle Entrate aveva negato l’agevolazione sostenendo che, essendo il lavoratore rimasto dipendente della stessa società italiana, non fosse integrata la discontinuità lavorativa, che la prassi dell’Agenzia delle Entrate ritiene essere condizione imprescindibile.

Tuttavia, la Corte ha chiarito che:

  • la legge individua tre requisiti soggettivi precisi, senza menzionare la necessità di un cambio di datore di lavoro
  • il distacco all’estero è pienamente compatibile con il successivo accesso al regime impatriati
  • la discontinuità lavorativa non può essere introdotta in via interpretativa dall’Amministrazione finanziaria

I requisiti per accedere al regime impatriati

Il regime agevolato, come disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, consente ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia di beneficiare di una significativa riduzione dell’IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. In particolare, per accedere occorre:

  1. essere stati residenti all’estero nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento
  2. trasferire la residenza fiscale in Italia per almeno due anni
  3. svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano

Come sottolineato da Laurenzano, l’art. 16 di cui sopra non impone che il rientro sia accompagnato da una discontinuità contrattuale o da un nuovo datore di lavoro.

Implicazioni per imprese e lavoratori

Questa interpretazione conferma un orientamento della giurisprudenza conforme al dettato normativo, garantendo maggiore certezza sia per i lavoratori espatriati che rientrano in Italia, sia per le imprese che li riaccolgono nel proprio organico. La censura del falso requisito della discontinuità lavorativa realizza correttamente il precetto normativo in materia di regime impatriati, come regolato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, garantendo la corretta applicazione di tale regime agevolativo, introdotto appositamente come strumento di attrazione dei talenti e di incentivazione del rientro dei professionisti qualificati.

Il commento di Nicola Laurenzano

Laurenzano ha evidenziato come questa pronuncia si inserisca in un filone giurisprudenziale favorevole ai contribuenti e rappresenti un passo importante per chiarire l’ambito applicativo dell’agevolazione:

“Il regime impatriati – ha spiegato Laurenzano – è stato pensato per favorire il rientro dei professionisti in Italia e non può essere limitato da interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate che introducono requisiti non previsti dal legislatore. Questa sentenza rafforza la tutela dei lavoratori e delle imprese che puntano a valorizzare competenze maturate all’estero”.