Public Law in Action – 20 febbraio 2024

I professionisti di Andersen di diritto amministrativo pubblicano il nuovo numero della newsletter Public Law in Action.

Di seguito, riportiamo un estratto dei principali articoli contenuti nel documento tra cui segnaliamo la conversione in legge del Decreto Energia che contiene significative novità per le energie rinnovabili e di cui potete leggere meglio nell’approfondimento redatto nei giorni scorsi dai nostri professionisti.

Per tutti gli altri articoli contenuti nella newsletter, vi invitiamo a leggere il documento in allegato.

Convertito in legge il DL Energia: novità per le rinnovabili

Lo scorso 7 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 2 febbraio 2024, n. 11, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 181/2023, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
La legge di conversione ha apportato numerose modifiche al testo del decreto legge, sia rimuovendo talune previsioni, sia aggiungendone di nuove. In particolare, il testo originario del decreto-legge all’art. 4 comma 2 prevedeva che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza superiore a 20kW, con titolo acquisito fra il 1° gennaio 2024 e il 31
dicembre 2030, dovessero corrispondere al GSE un contributo annuo di 10 euro per kW per i primi tre anni di esercizio. Tale contributo sarebbe poi defluito in un fondo da istituire presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per essere ripartito fra le regioni al fine di supportare l’adozione di misure di decarbonizzazione. Il legislatore, dunque, ha compiuto un passo indietro, non introducendo nuovi oneri per gli impianti.
Un’ulteriore novità, molto significativa, riguarda la modifica all’art. 65, comma 1, del D.L. 1/2012, che ora prevede che gli impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra nelle aree agricole non possono accedere esclusivamente agli incentivi previsti dal D.Lgs. 28/2011. Questo significa che la preclusione non riguarda gli incentivi previsti da fonti normative differenti; pertanto, tali tipologie di impianti potranno avere accesso al sistema incentivante di cui al D.Lgs. 199/2021, i cui decreti attuativi devono ancora essere adottati.

Pubblicato il Decreto MASE sugli incentivi all’agrivoltaico

In data 13 febbraio il MASE ha pubblicato nel proprio sito internet il Decreto Ministeriale che reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno
1.300 GWh/anno. I sistemi agrivoltaici oggetto del decreto sono quelli che, oltre a presentare moduli elevati da terra per permettere la continuazione delle attività agricole e/o pastorali, dispongono di sistemi di monitoraggio per verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola, nonché valutare la fertilità, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Il testo del decreto dispone un incentivo composto da:

  • un contributo in conto capitale, nella misura del 40% dei costi ammissibili, per i quali sono utilizzate le risorse finanziarie attribuite dal PNRR, pari a 1.098.992.050,96, di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1
  • una tariffa incentivante applicata all’energia elettrica immessa in rete.

I soggetti beneficiari della misura sono due ordini di soggetti:
a) imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.), in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole (D.lgs. 99/2004), consorzi costituiti da due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività dell’imprenditore agricolo, e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.228/2001, e associazioni
temporanee di imprese agricole
b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui al punto precedente In ragione delle dimensioni dell’impianto, il decreto individua due differenti modalità
per l’accesso ai meccanismi incentivanti:

  • iscrizione a pubblici registri, per gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui alla lettera a), nel limite del contingente di 300 MW
  • aste competitive, per gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza, nella titolarità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), nel limite del contingente di 740 MW non è consentito l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno dato avvio ai lavori prima di aver presentato istanza per gli incentivi previsti dal presente decreto. La gestione delle procedure sarà affidata al GSE.