Conversione in legge del Decreto Energia: le novità per le rinnovabili

Il D.L. n. 181/2023 noto come Decreto Energia è stato convertito con legge n. 11/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.31 del 7 febbraio 2024. In sede di conversione, sono state apportate significative modifiche anche in materia di fonti rinnovabili. I nostri professionisti hanno curato un approfondimento sulle novità previste. Di seguito, un estratto; nel documento allegato, il testo completo.

 

Promozione dell’autoproduzione nei settori energivori a rischio di delocalizzazione

La legge di conversione modifica le disposizioni sulla potenza degli impianti che concorrono alla realizzazione della nuova capacità energetica: i nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici dovranno avere una potenza minima pari a 200kW e non di 1MW come originariamente previsto; anche gli interventi di potenziamento o di rifacimento delle suddette categorie di impianti devono presentare un incremento di potenza pari almeno a 200kW.

Inoltre, è stato previsto che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del DM 16 settembre 2022 (noto come Electricity release, con cui sono state disciplinate le modalità con cui il GSE cede l’energia elettrica nella sua disponibilità), che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l’applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze fra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lett. a) del comma 3 del predetto art. 16-bis, maturate durante il periodo di vigenza contrattuale.

 

Rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale

La legge di conversione prevede l’istituzione di un fondo con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2043 per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nazionale e ridurre la dipendenza economica dalla Russia.

Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione, compresi i costi di capitale per l’acquisto o la realizzazione di nuovi impianti. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il MASE, sentita l’ARERA, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

 

Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili

Una delle principali novità apportate dalla legge di conversione riguarda la soppressione del comma che prevedeva che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20kW con titolo acquisito fra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030 dovessero corrispondere al GSE un contributo annuo di 10 euro per kW per i primi tre anni di esercizio. Tale soppressione fa sì che per i produttori di energia rinnovabile non siano introdotti nuovi oneri.

 

Nuovi articoli sulla semplificazione e promozione energetica, anche in aree agricole

Viene estesa la verifica di assoggettabilità alla VIA agli interventi di modifica, anche sostanziale, per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari., in precedenza sottoposti direttamente a VIA.

Viene inoltre agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva.

Il novero di impianti che possono oggi beneficiare dei meccanismi di incentivazione previsti dall’art. 6 per i soli impianti fotovoltaici realizzati in aree agricole non utilizzate, individuate dalle Regioni come aree idonee, viene ampliato.

Con uno o più decreti del MASE, sono definite le modalità per l’istituzione di un meccanismo, alternativo alle aste al ribasso (art. 6 del medesimo decreto) e all’applicazione di tariffe per piccoli impianti (art. 7) del D.Lgs. 199/2021, per promuovere gli investimenti in capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, con la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito a procedure competitive. Gli operatori sono tenuti ad assicurare che sia immesso in rete su base annua un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell’energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard.

 

Biometano

Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al DM 2 marzo 2018, il cui biometano prodotto non può essere immesso in rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all’annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali, con i quali il produttore medesimo ha stipulato direttamente o indirettamente i suddetti contratti.

Inoltre, a partire dall’anno 2024, per la determinazione dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al DM 2 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

 

Infrastrutture della rete elettrica

La legge di conversione introduce la possibilità di accedere al portale sulle infrastrutture elettrice previsto dall’art. 9 anche per gli operatori interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo. Vengono introdotte misure di semplificazione per la realizzazione di nuove cabine primarie e degli elettrodotti senza limiti di estensione e fino a 30 kW, sottoposti alla denuncia di inizio lavori (DIL). Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al fine di garantire la realizzazione degli impianti FER e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l’autorità competente avvia il procedimento autorizzativo su istanza del proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell’adozione del provvedimento finale.

 

Smaltimento dei pannelli fotovoltaici

Il nuovo art. 12-bis apporta alcune modificazioni al D.Lgs. n. 49/2014, prevedendo che la documentazione per l’adesione ad un sistema collettivo deve comprendere l’elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati, cosicché il GSE possa aggiornare la banca dati. In caso di mancata corrispondenza dei numeri di matricola non si applicano le sanzioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, fermo restando l’obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici.

Inoltre, lo stesso art. 12-bis dispone che ciascun sistema collettivo di gestione sia tenuto a iscriversi nel Registro nazionale di cui al DM 185/2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e indica i soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo i dati, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.

 

Queste e altre novità sono approfondite nell’insight allegato curato dai nostri professionisti Energy.