Proroga dei versamenti delle imposte dirette, IRAP e IVA

L’art. 12-quinques del DL 34/2019 del 30.04.2019, c.d. Decreto Crescita, ha disposto la proroga alla data del 30 settembre 2019 dei versamenti delle Imposte Dirette, IRAP e IVA precedentemente previsti per il 1 luglio 2019 senza maggiorazione di interessi e per il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.
Alla proroga dei versamenti possono accedere (come chiarito nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 28/6/2019):

  • gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dalla concreta applicazione degli stessi;
  • i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di Euro 5.164.569.
    In particolare, risultano interessati alla proroga disposta dal citato Decreto, i contribuenti che:
  • applicano il regime forfettario (art.1 commi 54 e ss. della L.190/2014);
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.27 commi 1 e 2 del 98/2011 (c.d. contribuenti minimi);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Restano sostanzialmente esclusi dalla proroga i contribuenti per i quali manca l’approvazione degli Isa per il settore specifico di attività ed i contribuenti che, nonostante siano soggetti agli Isa approvati per lo specifico settore di attività, dichiarino ricavi o compensi superiori ad euro 5.164.569.

Si esemplificano in seguito alcuni versamenti che sono stati oggetto di proroga:

  • il saldo 2018 e il primo acconto 2019 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • il saldo 2018 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’acconto 2019 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2018 e il primo acconto 2019 della cedolare secca sulle locazioni;
  • il saldo 2018 e il primo acconto 2019 delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti minimi o in regime forfetario;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (es. imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie, ecc.);
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
  • il saldo 2018 e il primo acconto 2019 dell’IVIE e dell’IVAFE.

Risulta altresì prorogato anche il versamento del saldo 2018 e il primo acconto 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS poiché l’art.18 comma 4 del D.lgs. 241/97 prevede che tali contributi previdenziali debbano essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Si esemplificano in seguito alcuni versamenti contribuitivi che sono stati oggetto della proroga:

  • contributi previdenziali dovuti da soci ed associati di società di persone, associazioni professionali e società di capitali che ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR che dichiarino i propri redditi per “trasparenza”;
  • contributi previdenziali dovuti da soggetti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014) o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 ) c.d. “contribuenti minimi” esercenti attività economiche per le quali siano previsti gli ISA.

Il differimento al 30 settembre dovrebbe applicarsi anche ai contributi INPS dovuti dai soci di S.r.l. artigiane o commerciali che, pur non applicando il regime di trasparenza determinano l’ammontare dei contributi dovuti sul reddito “figurativo” proporzionale alle quota di partecipazione nella società.

Per quanto concerne i contributi previdenziali dovuti alle casse professionali, mentre la proroga interviene in modo chiaro per gli iscritti alla Cassa Geometri in quanto liquidano i contributi dovuti mediante la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, per gli iscritti alle altre Casse professionali occorre fare riferimento alle decisioni assunte dalle stesse.
La Cassa forense, per esempio, ha deliberato la non applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti in autoliquidazione in scadenza il 31 luglio, qualora vengano effettuati entro il 30 settembre 2019.

Infine si segnala che la proroga interviene anche sul versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio in quanto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. N. 435/2001, quest’ultimo deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

I professionisti di Andersen & Legal restano a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.