Novità Energy 2026: aste GSE Garanzie d’origine, IVA fotovoltaico 10% e giurisprudenza FER

Energy in action | 03.2026

Torna la newsletter Energy in Action, curata dall’Industry Group Energy dello Studio sotto la direzione dei partner Edoardo Fea e Carlo Gioffrè. Come le precedenti edizioni, la newsletter riporta le principali novità in ambito legale e fiscale relative al settore energetico.

In questa edizione, la newsletter presenta le principali novità legislative e fiscali nel settore delle energie rinnovabili. Tra i temi trattati: gli esiti dell’asta GSE di marzo 2026 per le garanzie di origine, l’aliquota IVA del 10% per la fornitura di impianti fotovoltaici, i preavvisi di irregolarità sui bonus energia e gas e gli aggiornamenti su CBAM e accise elettriche. Viene inoltre fornita una panoramica della giurisprudenza recente, con focus su aree idonee per impianti FER, conferenze di servizi e valutazioni di impatto ambientale.

Garanzie di origine: pubblicati gli esiti dell’asta GSE di marzo 2026

Nella sessione d’asta del 20 marzo 2026, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha messo a disposizione degli operatori 1.911.232 Garanzie d’Origine (GO) relative alla produzione di energia elettrica per il periodo novembre-dicembre 2025 e 2.628.076 GO Gas per la produzione di biometano tra marzo e novembre 2025.

Secondo le Procedure concorrenziali per l’assegnazione delle Garanzie d’Origine del GSE, ogni offerta doveva essere coperta integralmente dall’importo della garanzia, come aggiornato dalla delibera ARERA 492/2025/R/COM.

Per il settore elettrico, il GSE aveva segnalato che ulteriori aste nel 2026 non erano garantite, salvo disponibilità residue, anche a causa del meccanismo di energy release che prevede l’anticipazione delle GO agli operatori energivori.

Al termine della procedura, tutte le 1.911.232 GO elettriche sono state assegnate integralmente. Nel comparto gas, sono state assegnate 452.880 GO relative alla produzione di biometano per il periodo settembre-novembre 2025.

Con aliquota IVA del 10% la fornitura di impianti fotovoltaici

Il trattamento IVA applicabile alla fornitura e installazione di impianti fotovoltaici richiede un’attenta valutazione della qualificazione del bene, da cui derivano rilevanti conseguenze in termini di aliquota e modalità di applicazione dell’imposta.

Un elemento centrale è la distinzione tra beni immobili e beni mobili. Gli impianti sono considerati immobili quando presentano autonoma rilevanza catastale o incrementano significativamente il valore dell’edificio; in tali casi si applica la disciplina delle cessioni di fabbricati strumentali. Al contrario, sono qualificati come mobili quando costituiscono semplici pertinenze, tipicamente per impianti di piccole dimensioni.

Questa distinzione incide sul regime IVA: gli impianti mobili sono sempre imponibili, mentre quelli immobili possono beneficiare del regime di esenzione o, su opzione, dell’imponibilità.

È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per la cessione e installazione degli impianti fotovoltaici, estesa anche ai beni finiti e ai servizi connessi, nel rispetto dei requisiti normativi.

Infine, rileva l’individuazione del debitore d’imposta: per impianti autonomamente accatastati si applicano le regole ordinarie, mentre per quelli non autonomi trova applicazione il reverse charge.

In conclusione, la corretta qualificazione dell’impianto è essenziale per individuare il regime fiscale applicabile e prevenire criticità operative.

CBAM e qualifica di dichiarante autorizzato

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il periodo definitivo del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), che prevede l’obbligo, per gli importatori, di ottenere lo status di dichiarante autorizzato per poter introdurre nel territorio UE le merci soggette al meccanismo.

Il CBAM, introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956 nell’ambito del Green Deal, mira a contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, applicando un costo alle emissioni incorporate nei prodotti importati da Paesi extra UE.

Le merci CBAM includono, tra le principali, cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Gli importatori che superano la soglia annua di 50 tonnellate (salvo eccezioni) sono tenuti a sostenere un costo equivalente al prezzo del carbonio europeo.

Gli operatori autorizzati devono presentare una dichiarazione annuale con le quantità importate e le relative emissioni di CO₂, sulla base delle quali viene determinato il numero di certificati CBAM da acquistare, in linea con il prezzo delle quote EU ETS.

Il meccanismo distingue tra emissioni dirette e indirette, a seconda delle categorie merceologiche, e consente l’utilizzo di dati effettivi o valori standard.

Infine, per le domande presentate entro il 31 marzo 2026, è prevista una fase transitoria che consente di continuare a importare fino al 30 settembre 2026 in attesa dell’autorizzazione.

Impianti FER in aree idonee: il parere della Soprintendenzaè obbligatorio ma non vincolante

TAR Toscana

Con la sentenza n. 501 del 12 marzo 2026, il TAR Toscana ha accolto il ricorso relativo a un progetto di impianto fotovoltaico a terra, annullando gli esiti negativi di una conferenza di servizi.

Il procedimento riguardava un impianto di circa 2 MW, articolato in due sezioni, e avviato tramite Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) con richiesta di autorizzazione paesaggistica. Durante l’istruttoria erano stati acquisiti pareri favorevoli degli enti locali, mentre la Soprintendenza aveva espresso parere negativo per motivi paesaggistici e archeologici.

La conferenza si era conclusa negativamente ritenendo tale parere vincolante. Tuttavia, il TAR ha accertato che l’area interessata rientrava tra le aree idonee ai sensi del d.lgs. n. 199/2021, nonostante la presenza di un vincolo paesaggistico.

Il Collegio ha chiarito che, in tali aree, il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021.

Di conseguenza, l’amministrazione non poteva considerare il parere negativo come automaticamente ostativo, ma avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva degli interessi.

Per tali motivi, il TAR ha annullato gli atti impugnati, nella parte in cui attribuivano al parere della Soprintendenza efficacia vincolante.