Manovra correttiva 2017 – split payment
The changes made by Decree Law 50/2017 to the split payment mechanismLe modifiche apportate dal DL 50/2017 al meccanismo dello split payment
Il meccanismo dello split payment, disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/72, prevede che l’IVA gravante su una cessione di beni o una prestazione di servizi, applicata dal fornitore all’atto dell’emissione della fattura di vendita, sia versata all’Erario direttamente dal cessionario o committente dell’operazione. Nella sostanza, l’acquirente “trattiene” l’imposta, limitandosi a corrispondere alla controparte il solo corrispettivo.
La modifica ha esteso, per le operazioni effettuate dal 1 luglio 2017, l’ambito di applicazione dello split payment, non solo per le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche per le operazioni effettuate nei confronti di:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni
- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., da parte delle società sopra menzionate
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Inoltre, viene eliminata l’attuale disposizione secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Pertanto, anche i professionisti dal 1 luglio 2017 saranno interessati dallo split payment in relazione a prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti sopra citati.
I professionisti di Andersen & Legal sono a disposizione per ulteriori informazioni ed approfondimenti.