Il Nuovo Decreto Energia entra in Gazzetta Ufficiale
I professionisti di Andersen hanno redatto un approfondimento sulle novità del Decreto Energia entrato in vigore lo scorso 10 dicembre.
Tre le altre, vi segnaliamo alcune modifiche di particolare rilievo che coinvolgono impianti a fonti rinnovabili per gli energivori, misure per gli impianti eolici galleggianti in mare, rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas, fondo di compensazione per le Regioni.
Il Nuovo Decreto Energia (D.L. n. 181/23) è stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023. Il provvedimento, che si compone di diverse disposizioni, include misure volte a sostenere le imprese ad elevato consumo di energia e interventi relativi alla ricostruzione nelle aree colpite da eventi eccezionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Nel dettaglio, il Capo I del decreto affronta tematiche legate all’energia, con particolare attenzione a disposizioni urgenti per garantire la sicurezza energetica del Paese e promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili. Da evidenziare l’articolo 17, che riguarda l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali nei mesi di ottobre e novembre 2023. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. n. 102/04, le aziende agricole, comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola in Toscana, possono beneficiare di interventi volti a favorire la ripresa economica e produttiva, anche in assenza di polizze assicurative agevolate per tali danni, “a valere sulle economie registrate dalla Toscana su precedenti assegnazioni nei limiti di 6 milioni di euro.”
Ulteriori disposizioni a favore delle aree toscane colpite dall’alluvione del 2 novembre sono contenute nell’articolo successivo (art.18). Al fine di garantire il mantenimento dell’occupazione e il completo recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto stabilito dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modifiche, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Per gli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 18, sono state allocate risorse fino a un massimo di 50 milioni di euro.
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