Decreto FER 2: incentivi per tecnologie non mature
La service line di Public Law di Andersen, guidata dall’avv. Carlo Gioffré, ha esaminato le più importanti novità introdotte con il Decreto FER 2, pubblicato lo scorso 12 agosto sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Con il Decreto FER 2 sono stati predisposti gli incentivi destinati agli impianti alimentati da fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, con un ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.
FER 2: ambito di applicazione
Il Decreto supporta la produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili classificati come innovativi, ovvero caratterizzati da costi di generazione ancora elevati, a causa dell’integrazione di tecnologie non ancora mature da un punto di vista economico.
Possono accedere agli incentivi le seguenti tipologie di impianti FER, che presentano caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio:
- impianti alimentati da biogas e biomasse
- impianti solari termodinamici
- impianti geotermoelettrici
- impianti eolici off-shore
- impianti fotovoltaici floating sia off-shore sia su acque interne
- impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.
Requisiti per gli incentivi
Per accedere agli incentivi, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto
- preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva
- rispetto di requisiti minimi ambientali e prestazionali, come indicati dallo stesso Decreto per ciascuna tipologia di impianto
- rispetto dei requisiti di dimensione e costruzione, che il Decreto differenzia per ciascuna tipologia di impianto.
Accesso e ammissione agli incentivi
Il GSE bandisce delle procedure pubbliche competitive in cui vengono messi a disposizione dei contingenti di potenza differenziati per ciascuna tipologia di impianto. Le procedure saranno bandite nel quinquennio che va dal 2024 al 2028. Per partecipare, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un offerta al ribasso rispetto alla procedura di riferimento, nonché tutta la documentazione necessaria a dare evidenza del possesso dei requisiti richiesti. Il GSE, dunque, valuta le istanze di partecipazione, prima verificando la completezza della documentazione ricevuta, e poi attestando il rispetto di tutti i requisiti necessari da parte dei soggetti interessati all’ammissione agli incentivi.
Dopodiché, il GSE redige una graduatoria che tiene conto del ribasso offerto e la pubblica sul proprio sito, dando evidenza dei criteri di priorità utilizzati, qualora più soggetti abbiano messo presentato la medesima offerta di riduzione.
Progetti FER di grandi dimensioni: procedura accelerata
Il testo del Decreto prevede inoltre una nuova procedura di valutazione per i progetti di grandi dimensioni, cioè di quegli impianti che presentano una potenza superiore a 10 MW, e per gli impianti, di qualsiasi potenza, nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell’ambito di misure sperimentali e innovative del PNRR. La richiesta di accedere a tale procedura accelerata è presentata dal proponente congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica; dopodiché, parallelamente all’iter autorizzatorio, il GSE esamina telematicamente il progetto entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di incentivi.
La qualifica di idoneità permette ai soggetti che l’hanno ottenuta di presentare l’istanza di accesso agli incentivi al GSE, inviando solamente l’offerta di riduzione e non anche il resto della documentazione.
Erogazione delle tariffe incentivanti del FER 2
Il Decreto prevede due tipologie di modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti, a seconda che l’impianto superi o meno i 300 kW di potenza. A partire dal 2026, tale soglia sarà abbassata a 200 kW. Per gli impianti di potenza inferiore alla soglia, il GSE provvede al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica ed eroga la tariffa in forma di tariffa onnicomprensiva; invece, per gli impianti di potenza superiore alla soglia, il produttore mantiene la disponibilità dell’energia elettrica e il GSE calcola la differenza fra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario. L’erogazione degli incentivi avviene per un periodo che coincide con la vita utile convenzionale dell’impianto.
Per conoscere più nel dettaglio le novità del Decreto FER 2, vi invitiamo a consultare e scaricare l’approfondimento in allegato.
I nostri professionisti sono a vostra disposizione per chiarimenti e informazioni.
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