Decreto bollette convertito in legge: novità e cambiamenti per imprese e operatori energetici

I professionisti dell’Industry Group Energy di Andersen, coordinati da Edoardo Fea e Carlo Gioffrè, hanno esaminato gli effetti principali derivanti dalla recente conversione in legge del cosiddetto Decreto Bollette.

L’analisi approfondisce le misure più rilevanti introdotte dal provvedimento, con particolare attenzione agli interventi volti al contenimento dei costi energetici e al rafforzamento del mercato elettrico.

Di seguito presentiamo un estratto dell’approfondimento dedicato alla nuova normativa, che illustra le principali novità e il loro impatto per operatori e utenti del settore energetico.

 

Rimodulazione degli incentivi fotovoltaici e possibili uscite anticipate

Per gli impianti fotovoltaici oltre 20 kW con incentivi in scadenza dal 2029 vengono introdotte due opzioni volontarie:

  • una riduzione degli incentivi (all’85% o al 70%) in cambio di una proroga della convenzione;
  • l’uscita anticipata dal sistema incentivante dal 2028, entro un limite complessivo di 10 GW.

Gli impianti che scelgono l’uscita anticipata devono essere sottoposti a un rifacimento integrale tra il 2028 e il 2030, con un aumento significativo della producibilità: almeno il doppio per gli impianti a terra e almeno il 30% per quelli non a terra. Gli interventi devono utilizzare esclusivamente moduli europei registrati presso ENEA. Inoltre, l’energia prodotta dalla potenza residua deve essere venduta tramite contratti a lungo termine (PPA) o altri meccanismi incentivanti compatibili con le norme sugli aiuti di Stato.

Aumento IRAP per le imprese energetiche

L’intervento normativo aumenta di 2 punti percentuali l’aliquota IRAP per le imprese del settore energetico nei periodi d’imposta 2026 e 2027. L’aumento riguarda le attività identificate dai codici ATECO indicati nel decreto.

L’adeguamento incide anche sugli acconti IRAP 2026: l’imposta 2025 deve essere ricalcolata applicando la nuova aliquota, esclusivamente per determinare l’acconto dovuto. Le maggiori entrate generate dall’incremento dell’aliquota sono destinate a ridurre gli oneri generali di sistema (ASOS) per le utenze non domestiche, con un effetto redistributivo tra operatori energetici e imprese consumatrici.

La norma è stata approvata senza modifiche durante l’iter parlamentare.

Rafforzamento dei PPA e ruolo del GSE e SACE

La disciplina dei Power Purchase Agreements (PPA) viene rafforzata attraverso un insieme di interventi che mirano a rendere più stabile e trasparente il mercato dei contratti di lungo termine. La bacheca del GME viene potenziata e riorganizzata, prevedendo sezioni dedicate alla stipula di accordi con durata non inferiore a tre anni e favorendo forme di contrattazione aggregata. In questo nuovo assetto, Acquirente Unico S.p.A. assume il ruolo di aggregatore della domanda, mentre le parti coinvolte nei PPA possono richiedere al GSE di operare come garante di ultima istanza, offrendo così un ulteriore livello di sicurezza nella gestione dei rischi contrattuali.

Parallelamente, il Decreto Bollette interviene sui contratti gestiti dal GSE, ampliandone la durata oltre il limite precedente dei cinque anni e includendo tra i costi coperti anche quelli relativi al mantenimento degli impianti. Inoltre, il riferimento contrattuale non è più l’energia prodotta, ma quella effettivamente immessa in rete, rendendo il meccanismo più aderente ai flussi energetici reali.

Per gli impianti con potenza superiore a 20 kW che, al termine del periodo di incentivazione, abbiano beneficiato di regimi di sostegno e partecipino al servizio di aggregazione tramite Acquirente Unico, è prevista una premialità annuale. Questa premialità corrisponde al 15% della differenza, qualora positiva, tra la media annua ponderata dei prezzi spot della zona in cui si trova l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.

Il GSE, con il supporto di SACE S.p.A., assume inoltre il ruolo di garante di ultima istanza per la copertura dei rischi legati alla sottoscrizione dei PPA. Per svolgere questa funzione, il GSE individua strumenti di minimizzazione e trasferimento del rischio, mentre SACE interviene per la parte eccedente, rilasciando garanzie a condizioni di mercato fino a un massimo del 70% della copertura, e solo dopo l’esaurimento delle risorse destinate alla garanzia primaria. Gli impegni assunti sono ripartiti per l’80% a carico dello Stato e per il 20% a carico di SACE, senza vincolo di solidarietà. Per gli anni 2026 e 2027, SACE può assumere impegni fino a un massimo di 250 milioni di euro l’anno. Le modalità operative e le procedure per il rilascio delle garanzie saranno definite in una convenzione specifica tra GSE e SACE.

Misure sul mercato elettrico e contenimento dei costi ETS

Sono state introdotte misure per aumentare la concorrenza nel mercato elettrico e limitare l’impatto dei costi del gas e delle emissioni ETS sui prezzi dell’energia. È previsto un meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici per alcuni costi legati al gas e, entro certi limiti, per quelli delle emissioni ETS. I rimborsi saranno finanziati tramite componenti applicate ai consumi elettrici.

ARERA dovrà definire le regole del rimborso, verificare che i benefici si traducano in prezzi più bassi per l’energia e, se ciò non avviene, imporre la restituzione delle somme e applicare sanzioni. Dovrà inoltre aggiornare le condizioni economiche del mercato della capacità.

L’attuazione delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.