Ritenute negli appalti ed estensione del regime del Reverse Charge
La Legge di bilancio 2020 (legge n. 157/2019) ed il decreto fiscale ad essa collegata (D.L 124/2019) hanno introdotto alcune misure volte a contrastare il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute fiscali ed IVA nel caso in cui le opere o i servizi siano eseguite da imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o affidatarie.
Con effetto dal 1° gennaio 2020, infatti, sono posti nuovi obblighi di controllo e verifica in capo ai soggetti committenti di tali servizi, residenti nel territorio dello Stato, che assumono la qualifica di sostituti di imposta, in relazione alla realizzazione di una o più opere o servizi regolata da contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o da altri rapporti negoziali comunque denominati aventi le seguenti caratteristiche:
- Il corrispettivo pattuito contrattualmente deve essere di ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000;
- La realizzazione dell’opera o del servizio deve avvenire con prevalente utilizzo di manodopera;
- La prestazione deve essere resa presso la sede dove il committente svolge la propria attività;
- La realizzazione dell’opera o del servizio deve avvenire mediante l’utilizzo dei beni di proprietà o riconducibili al committente.
In presenza di tali elementi il committente dovrà ottenere i seguenti documenti dal prestatore del servizio:
- Copia del modello F24 attestante il “versamento” delle ritenute operate dalla società che presta il servizio (n.b. è esclusa la possibilità per l’impresa prestatrice di poter compensare ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali con eventuali crediti di imposta),
- un elenco dei dipendenti (e di titolari di redditi assimilati) identificati con codice fiscale che si sono adoperati nel servizio, con dettaglio relativo a ore di lavoro, retribuzione e ritenute (quest’ultime afferenti alla attività effettuata dal dipendente per quel determinato committente).
La documentazione dovrà essere consegnata entro 5 giorni lavorativi successivi a quello della scadenza del versamento delle ritenute e, sulla base di questa, il committente dovrà verificare la correttezza del versamento effettuato da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento o in caso di mancata consegna dei documenti richiesti al prestatore, il committente dovrà sospendere i pagamenti relativi al corrispettivo per tutta la durata dell’inadempimento e comunicare l’inadempimento del prestatore all’agenzia delle entrate entro 90 giorni. La mancata richiesta di documentazione, la mancata sospensione dei pagamenti o l’omessa denuncia all’Agenzia delle Entrate saranno sanzionati.
Le misure testé descritte non trovano applicazione per quelle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che godono dei seguenti requisiti certificati dalla stessa Agenzia delle Entrate:
- esercizio della attività da almeno tre anni e regolarità negli obblighi dichiarativi;
- effettuazione, nel triennio, di versamenti in F24 almeno pari al 10% del totale dei ricavi dichiarati;
- assenza di iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito Ires, Irpef, Irap, contributi previdenziali e assistenziali per importi superiori a € 50 mila non ancora versati e per i quali siano scaduti i termini di pagamento.
Per poter usufruire di questo regime di esonero, le imprese dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate la certificazione del possesso dei requisiti appena indicati.
Tale certificazione avrà validità di 4 mesi dal suo rilascio e dovrà essere trasmessa al committente.
Sempre in tema di prestazioni effettuate mediante contratto di appalto, subappalto, affidamento a società consortili svolte con il prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e mediante l’utilizzo dei beni di quest’ultimo, si segnala che il decreto fiscale ha introdotto un ulteriore obbligo in capo al committente in ambito IVA: il committente cessionario, infatti, sarà tenuto ad assolvere l’IVA sulla fattura del prestatore del servizio mediante l’applicazione del reverse-charge ex art. 17, comma 6, lett. a-quinquies, DPR 633/72.
