Web Tax: cos’è l’imposta sui Servizi Digitali e come funziona in Italia
L’imposta sui Servizi Digitali (ISD), comunemente nota come web tax, consiste in un prelievo fiscale del 3% sui ricavi generati da specifici servizi digitali offerti a utenti localizzati in Italia.
Questa imposta ha origine dall’esigenza di risolvere il problema della tassazione delle imprese digitali non residenti, che, pur generando ricavi in Italia attraverso servizi immateriali, non sarebbero ivi assoggettate ad imposte sui relativi redditi in assenza di una stabile organizzazione nel territorio nazionale. In Italia, l’introduzione della ISD risale alla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ed il primo anno di applicazione è stato il 2020.
Nel corso degli anni, il quadro normativo è stato più volte aggiornato per allinearsi alle linee guida internazionali proposte dall’OCSE e per adeguarsi all’evoluzione del mercato digitale. L’ultima revisione, prevista dalla Legge di Bilancio 2025, ha introdotto importanti novità, tra cui una ridefinizione del perimetro applicativo e nuove scadenze per i versamenti.
Chi è soggetto alla Web Tax: i requisiti 2025
Prima dell’introduzione della Legge di Bilancio 2025, i soggetti passivi della web tax erano rappresentati dalle imprese che, singolarmente o a livello di gruppo, conseguivano nell’anno precedente congiuntamente ricavi complessivi pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia pari ad almeno 5,5 milioni di euro.
Con la Legge di Bilancio 2025 la soglia dei ricavi minimi domestici è stata eliminata. Attualmente, quindi, sono soggette alla web tax le imprese che, indipendentemente dalla loro residenza fiscale, generano un fatturato globale annuo di almeno 750 milioni di euro e realizzano, senza alcuna soglia minima, ricavi derivanti da servizi digitali sul territorio italiano.
Quali ricavi vengono tassati: servizi digitali inclusi ed esclusi
I ricavi tassabili sono quelli derivanti dalle seguenti attività:
- Veicolazione di pubblicità mirata tramite piattaforme digitali (siti web, applicazioni, software);
- Gestione di interfacce digitali multilaterali che consentono interazioni tra utenti, come social network o marketplace;
- Raccolta e trasmissione di dati generati dagli utenti tramite l’uso di piattaforme digitali.
Per espressa disposizione di legge, non rilevano i ricavi di cui sopra resi a soggetti appartenenti al gruppo.
Inoltre, l’art. 1 co. 37-bis della L. 145/2018, prevede apposite esclusioni riferite a talune prestazioni di servizi come la vendita diretta di beni o servizi (e-commerce).
Dove si applica la Web Tax: il principio di territorialità
La territorialità della web tax è determinata in base alla localizzazione dell’utente, indipendentemente dalla sede del fornitore dei servizi digitali; l’imposta è infatti dovuta se l’utente risulta localizzato in Italia, mentre non si applica quando l’utente è localizzato all’estero. La localizzazione viene stabilita facendo riferimento al luogo in cui si trova il dispositivo utilizzato per accedere all’interfaccia digitale, determinabile attraverso l’indirizzo IP o altri sistemi di geolocalizzazione, sempre nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali.
Il rischio di doppia imposizione fiscale: cosa prevede la normativa
L’introduzione della web tax in Italia con la Legge di Bilancio 2019 ha sollevato diverse criticità, in particolare il rischio di doppia imposizione fiscale. Come evidenziato nell’articolo di Maricla Pennesi e Giovanni Gallucci, soci di Andersen, pubblicato su Il Sole 24 Ore il 6 febbraio 2019 https://it.andersen.com/web-tax-italy-could-create-double-imposition/, inizialmente non era previsto un credito d’imposta né risultava chiaro se il tributo potesse essere dedotto dalle imposte sui redditi.
Un passo avanti nella definizione degli aspetti applicativi è arrivato con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3/2021, che ha chiarito come l’ISD non rientri tra quelle disciplinate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, essendo considerata un’imposta indiretta. Di conseguenza, i soggetti passivi non hanno diritto al riconoscimento del credito d’imposta.
La stessa circolare ha chiarito anche il trattamento ai fini della deducibilità dell’imposta: trattandosi di un’imposta indiretta senza obbligo di rivalsa, il relativo costo può essere dedotto dal reddito imponibile ai fini IRES, secondo quanto stabilito dall’articolo 99 del TUIR. Ai fini IRAP, invece, la deducibilità è ammessa solo se l’imposta rientra tra le voci che contribuiscono alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto passivo, nel periodo di pagamento.
Scadenze, versamenti e obblighi contabili: le regole aggiornate
La web tax si applica nella misura del 3% sui ricavi lordi, al netto di IVA e altre imposte indirette. Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare; i soggetti passivi sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale relativa ai servizi tassabili e ad effettuare i versamenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali era fissato esclusivamente al 16 maggio dell’anno successivo a quello in cui venivano realizzati i ricavi.
La nuova disciplina prevede invece l’introduzione di una doppia scadenza: entro il 30 novembre dell’anno di riferimento è richiesto il versamento di un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente; il saldo, invece, deve essere corrisposto entro il 16 maggio dell’anno successivo.
Inoltre, l’art. 1, comma 44-bis della Legge 145/2018 ha introdotto l’obbligo di tenere una contabilità dedicata alla web tax. Infatti, per garantire la corretta rendicontazione dell’imposta, le imprese devono mantenere un’adeguata documentazione contabile, in particolare:
- I dati sui ricavi imponibili e sugli elementi quantitativi mensili devono essere riportati nel “Prospetto analitico”.
- Le registrazioni contabili devono essere accompagnate da una relazione annuale, la “Nota esplicativa”, da redigere entro il termine della dichiarazione.
Prospettive future: tra normativa italiana e accordi OCSE
L’ISD è stata concepita per garantire un’imposizione fiscale più equa sulle imprese digitali non residenti che generano ricavi in Italia, ma continua a suscitare dibattiti, soprattutto sul rischio di doppia imposizione e sull’impatto per le imprese locali nonché sull’efficacia di tale misura rispetto ai propositi della stessa.
Tuttavia, il futuro della web tax dipenderà dall’evoluzione delle trattative internazionali, in particolare dalle iniziative dell’OCSE per una tassazione digitale più uniforme. Resta da vedere se l’Italia manterrà questa imposta o la integrerà in un sistema fiscale globale più condiviso.