Visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto

Lo scorso 4 aprile 2024 è stato finalmente pubblicato l’atteso decreto del Ministero dell’Interno che fissa le modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno in Italia di nomadi digitali e lavoratori da remoto.

Ricordiamo che l’emanazione di questo decreto è stata prevista già dalla modifica inserita a marzo 2022 all’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione che ha introdotto la norma della lett. q-bis dedicata al soggiorno dei nomadi digitali, prevedendo l’emanazione del decreto attuativo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione della lettera q-bis. A distanza di quasi due anni la norma ha finalmente ricevuto attuazione con l’emanazione del decreto di cui sopra.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del decreto attuativo si applicano:

– ai cittadini non appartenenti agli Stati dell’Unione Europea

– che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata

–  attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale.

Requisiti

Ai fini di accedere a questa tipologia del visto sono stabiliti i seguenti requisiti:

a) reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

b) assicurazione sanitaria valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno

c) documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa

d) esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto

e) contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante

Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

Allo straniero in possesso del visto d’ingresso per i nomadi digitali e lavoratori da remoto viene rilasciato il permesso di soggiorno (da richiedere direttamente in questura entro otto giorni dall’ingresso in Italia) di durata massima di un anno, rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Obblighi contributivi

Nei confronti degli stranieri titolari del visto per i nomadi digitali, soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo, trovano applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l’Italia e il Paese terzo interessato. In assenza di tali convenzioni, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in relazione alla durata del permesso di soggiorno.

Il rilascio del permesso di soggiorno viene comunicato dalla questura all’Agenzia delle entrate nonché alle competenti sedi territoriali dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro per le verifiche di competenza.