Ulteriori misure di semplificazione in materia di energie rinnovabili. Una prima analisi del D.L. 13/2023

Numerose novità riguardanti le fonti rinnovabili, volte a semplificare ed accelerare ulteriormente il loro sviluppo, sono state introdotte dal Decreto Legge 13/2023 recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entrato in vigore il 25 febbraio 2023 (pubblicato sulla GURI n. 47, 24.02.2023).

In attesa che il decreto venga convertito in legge, con eventuali modifiche, i nostri professionisti analizzano le principali novità introdotte dal Capo X (articoli 47 e seguenti).

 

Aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

Viene ulteriormente ridotta la fascia di rispetto (dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio) per l’installazione di impianti eolici e di impianti fotovoltaici.

Inoltre, sono adesso considerati idonei anche i sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.

  • Impianti eolici: da 7 a 3 km
  • Impianti fotovoltaici: da 1 km a 500 mt

 

Procedura semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra

Ai sensi dell’articolo 47, comma 1 del D.L., nel D.Lgs. 199/2021 viene inserito un nuovo articolo (art 22-bis) recante le condizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici su terra, con qualunque modalità, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie.

 

Questa installazione viene considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, a condizione che l’impianto sia ubicato nelle zone e nelle aree a destinazione:

  • industriale
  • artigianale
  • commerciale
  • in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati
  • in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

 

Condizioni per gli interventi che ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico

  • il relativo progetto deve essere previamente comunicato alla competente soprintendenza
  • qualora la soprintendenza competente accerti la carenza dei requisiti di compatibilità paesaggistica, la stessa amministrazione ha trenta giorni (dal ricevimento della predetta comunicazione) per adottare un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione dell’intervento in esame. Così formulata la norma – che prevede l’adozione di un provvedimento espresso solo in caso di diniego – sembrerebbe introdurre un meccanismo di silenzio assenso non codificato alla realizzazione dell’intervento, perlomeno sotto il profilo paesaggistico, che si perfeziona decorso il termine di trenta giorni senza che la sovrintendenza competente si pronunci per il diniego.

Al riguardo si evidenza tuttavia che, a differenza di quanto previsto rispetto al procedimento autorizzativo per la costruzione di impianti fotovoltaici e termici su edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, rispetto al quale il meccanismo del silenzio assenso è stato espressamente codificato (su cui si veda infra), nel caso di specie una analoga previsione manca. Sul punto quindi, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno un chiarimento o una precisazione in sede di conversione del D.L..

 

Procedura semplificata per l’installazione di impianti agro-fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, sono considerati “manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili” (art. 49, comma 3), a condizione che:

  • siano posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000
  • sia stata previamente compiuta la definizione delle aree idonee di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
  • siano rispettati i limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti
  • siano realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia
  • i pannelli solari siano posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili
  • le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità ed integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

Infine, la medesima norma statuisce che “l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo”.

 

Ulteriori semplificazioni per gli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici

In caso di impianti fotovoltaici e termici su edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, l’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente verrà rilasciata entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza (art. 47, comma 6). Decorso questo tempo senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

La nuova disposizione prevede, inoltre, che detto termine possa essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.

 

Modifica del procedimento di autorizzazione unica ex articolo 12, D.Lgs. n. 387/2003

Il Decreto interviene su una delle norme cardine – l’art. 12 del D.L.gs. n. 387/2003 che ha introdotto (e tutt’ora disciplina) il procedimento di Autorizzazione Unica – del quadro autorizzativo per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 47, comma 3).

Il nuovo comma 4 del suindicato art. 12, nel confermare che Autorizzazione Unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990, stabilisce adesso che:

  • il rilascio dell’autorizzazione comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ove previsto
  • il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni
  • per i procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA.

In tal modo il Legislatore ha voluto espressamente ricondurre nell’alveo del procedimento unico per il rilascio dell’Autorizzazione Unica anche il procedimento di VIA, prevedendo per entrambi un unico termine di conclusione del procedimento con l’intento, pare di capire, che il termine per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica (precedentemente fissato in novanta giorni) restasse sospeso sine die in attesa della conclusione del procedimento di VIA.

Da notare che la nuova disposizione non prevede ipotesi di eventuali sospensioni del suddetto termine di centocinquanta giorni in caso, ad esempio, di richieste di integrazioni documentali o istruttorie.

Inoltre, il coinvolgimento del Ministero della Cultura è adesso previsto per il procedimento autorizzatorio solo con riferimento a progetti, non soggetti a VIA, localizzati in aree sottoposte a tutela e non più nelle aree contermini.

 

Misure per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Due le misure che riguardano le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici  delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività stabilite dall’art. 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere agli incentivi elencati all’art. 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW.

Queste CER potranno avere diritto agli incentivi pubblici anche nel caso in cui l’impianto a servizio della comunità energetica abbia una potenza superiore ad 1 MW, a condizione che il soggetto che ne esercita il controllo sia una piccola o media impresa agricola.

 

La medesima norma prevede che la suindicata deroga di potenza dell’impianto a fonte rinnovabile (> 1MW) si applica anche alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile (di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199), purché queste siano realizzate da:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria
  • imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero
  • cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del Codice civile e cooperative o loro consorzi, indipendentemente dai propri associati.

 

Nuove misure di semplificazione per il c.d. mini eolico

L’art. 49 del D.L. dispone che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW:

a) è considerata intervento di manutenzione ordinaria (e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio), a condizione che l’impianto sia posto al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000

 

b) è considerata intervento di manutenzione ordinaria anche qualora l’impianto ricada nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, a condizione che detto impianto abbia un’altezza non superiore a 5 metri

 

c) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità paesaggistica competente qualora l’impianto ricada in aree ovvero immobili di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In questo caso, l’autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.

 

La medesima previsione sub a) e b) si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai soli fini dell’installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

 

Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile

L’articolo 41 del D.L. interviene sul Codice dell’ambiente prevedendo un procedimento semplificato per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile. A tale scopo, la norma stabilisce che vengano sottoposti esclusivamente alla VIA di competenza statale, affidandone l’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde, impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabili, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.