Tutela infortunistica anche per i contagi da coronavirus
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha esteso la tutela infortunistica ai casi accertati di infezione da coronavirus. Questo evidenzia ancor di più l’impatto che la diffusione dell’epidemia ha avuto e avrà sulle attività produttive, sulla tutela e salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro e sulla conseguente responsabilità degli organi e delle figure aziendali preposte alla vigilanza della loro applicazione.
Una specifica disposizione dell’INAIL, infatti, ha equiparato il contagio sul luogo di lavoro all’incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni (Circolare n. 13 del 3.4.2020).
Per causa violenta si intende qualunque circostanza che con un’azione intensa e concentrata nel tempo presenti le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Essa può, appunto, essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del dipendente.
Per occasione di lavoro si intendono tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:
- elementi dell’apparato produttivo
- situazioni e fattori propri del lavoratore
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, deve esistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (adottato in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM dell’11.3.2020), costituisce il documento a cui fare riferimento per valutare il rispetto o meno delle norme di prevenzione degli infortuni da parte del datore di lavoro.
Saranno dunque le disposizioni del Protocollo che permetteranno di valutare quei casi in cui il dipendente, contagiatosi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, richieda di ottenere la tutela infortunistica e quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall’inosservanza delle norme di prevenzione.
Sarà poi onere del datore di lavoro provare di avere utilizzato e rispettato tutte le cautele prescritte dalla normativa antinfortunistica al momento vigente.
L’INAIL, nella sua circolare, indica come destinatari della tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, avvenuti in occasione di lavoro, i lavoratori dipendenti, i lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale e tutti gli altri beneficiari dell’obbligo assicurativo INAIL previsti da norme speciali.
La presunzione semplice dell’origine professionale del contagio, vige non solo per gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, ma anche per coloro che svolgono attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico come:
- operatori in front-office
- addetti alla cassa, alle vendite e banconisti
- personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie
- operatori del trasporto infermi.
Un elenco non esaustivo, perchè sono da considerare pure “[…] quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice”.
Qualora dovessero esserci problematiche circa l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio, la tutela assicurativa viene messa in atto secondo le istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie.
Pertanto, nel caso in cui l’episodio scatenante il contagio non possa essere provato dal lavoratore o sia ignoto, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
La Circolare n.13 sulla tutela infortunistica Covid-19 approfondisce anche la situazione dell’infortunio in itinere per gli eventi di contagio accaduti durante il percorso verso il luogo di lavoro. Sarà il dato epidemiologico a far da guida per il riconoscimento medico-legale.
In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, la Circolare stabilisce che: “poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa”.
Nella circolare allegata tutti i dettagli della Circolare n.13 dell’INAIL sulla tutela infortunistica Covid-19.
- Scarica la circolare (PDF, 368.55 KB)