Accordo di ristrutturazione dei debiti: trattamento dei crediti tributari ex art 182-ter L.F.
Con la circolare n. 16/E del 23 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche che hanno interessato la disciplina nazionale del trattamento dei crediti tributari e contributivi, contenuta nel novellato art. 182-ter Legge Fallimentare.
L’art. 182 ter L.F. riconosce all’imprenditore in stato di crisi la facoltà di proporre, mediante il piano di concordato preventivo, il pagamento parziale, anche dilazionato, delle passività tributarie e previdenziali. Il comma 5 del medesimo articolo consente al debitore di proporre il pagamento ridotto o dilazionato dei debiti tributari, compresi quelli relativa all’IVA e alle ritenute, anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis L.F..
Il debitore che intenda falcidiare i crediti tributari nelle trattative che precedono un accordo di ristrutturazione è tenuto a presentare una proposta del tutto analoga a quella prevista nell’ambito del concordato preventivo.
Inoltre, il vigente articolo 182-ter, comma 5, L.F. prevede che l’attestazione di cui al precedente articolo 182-bis, primo comma, “relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”. Si tratta di una previsione più onerosa rispetto a quella che regola la relazione del terzo indipendente nell’ambito del concordato preventivo. Nel caso degli accordi di ristrutturazione il professionista deve effettuare, infatti, una valutazione comparativa non limitata all’ipotesi fallimentare, ma estesa a tutte le alternative possibili.
Quale “alternativa” deve intendersi sia la nuova iniziativa assunta nell’ambito del medesimo accordo di ristrutturazione, sia l’eventuale ricorso ad altri strumenti, come la liquidazione fallimentare, la procedura concordataria e liquidatoria ordinaria, nonché le eventuali azioni esecutive individuali.
La predetta alternativa sarà, poi, considerata “concretamente praticabile” qualora risulti non solo astrattamente perseguibile, ma effettivamente realizzabile in considerazione della specifica situazione in cui versa l’impresa debitrice.
Secondo l’Agenzia, la nuova disciplina del trattamento dei crediti tributari e previdenziali deve ritenersi applicabile a tutti i procedimenti avviati dal 1° gennaio 2017 e ai procedimenti la cui proposta, al 1° gennaio 2017, non sia ancora stata votata o sottoscritta per adesione.
In altri termini, la proposta avanzata dal debitore potrà essere emendata prevedendo anche la falcidia dei debiti fiscali afferenti all’IVA e alle ritenute fiscali, purché, alla data del 1° gennaio 2017, la proposta di concordato non sia già stata votata e/o la proposta di accordo di ristrutturazione non sia già stata sottoscritta per adesione da parte della competente articolazione dell’Amministrazione finanziaria.
I professionisti Andersen & Legal sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’argomento in commento.