La “Rottamazione” delle Cartelle Equitalia

Definizione agevolata dei ruoli

Scade domani 21 aprile 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione per accedere al procedimento di definizione agevolata dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 (c.d. rottamazione), introdotta dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

Il contribuente – in presenza di specifici requisiti, e previa presentazione di un’apposita domanda – può beneficiare dello stralcio delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e degli interessi di mora (art. 30, co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Ai sensi dell’art. 6, co. 13, del D.L. n. 193/2016, è riconosciuto l’accesso alla definizione agevolata anche con riguardo alle somme “oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal R.D. 267/1942”, con la previsione che gli importi necessari al perfezionamento rientrano nella disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111-bis della Legge Fallimentare.

Per effetto dell’art.6 commi 9-bis e 9-ter del DL n. 193/2016 sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (accordo di compo­sizione della crisi da sovraindebitamento o del piano del consumatore).

Entro il 31 maggio 2017 (termine per il momento non prorogato dal D.L. n. 36/2017), l’Agente della Riscossione comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione l’importo da pagare e, in caso di richiesta di rateazione, l’importo e la scadenza delle singole rate. Se il versamento è in unica soluzione, il termine scade a luglio 2017, altrimenti il versamento può avvenire nel numero massimo di cinque rate, purché nel 2017 sia corrisposto almeno il 70% delle somme dovute per la definizione, e nel 2018 sia versato il restante 30% in un numero massimo di due rate. In caso di versamento rateale saranno dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo (art. 3 del D.M. 21 maggio 2009).

Tale disciplina è stata oggetto di alcuni specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 8 marzo 2017 n. 2/E, con riferimento ai carichi della stessa affidati all’Agente di Riscossione.

Per quanto riguarda i termini di presentazione della domanda di adesione, l’UNGDCEC auspica una nuova proroga alla scadenza del 21 aprile 2017.