Il rimborso dell’Euroritenuta spetta anche in caso di voluntary disclosure

Con la sentenza n. 4031/02/2018 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia osserva che il rifiuto di rimborso dell’Euroritenuta da parte dell’Agenzia delle entrate, in caso di voluntary disclosure, è illegittimo e contrario all’accordo internazionale sulle doppie imposizioni tra Unione Europea e Svizzera, con conseguente violazione della direttiva 2003/48/CE.

Nel caso in esame un contribuente aveva impugnato il diniego dell’Agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso dell’Euroritenuta applicata sui redditi di capitale conseguiti all’estero per gli anni di imposta dal 2010 al 2013, per i quali non aveva dichiarato queste disponibilità aderendo solo successivamente alla voluntary disclosure, evidenziando che l’Italia, percependo l’Euroritenuta, aveva incassato due volte l’imposta in violazione dell’accordo UE-Svizzera. Di fatto l’adesione alla voluntary disclosure aveva fatto emergere disponibilità che, se dichiariate, avrebbero procurato un credito di imposta; tuttavia alla liquidazione del dovuto, l’Ufficio non aveva tenuto conto dell’Euroritenuta e della doppia imposizione creatasi.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ne confermava la decisione, ordinando il rimborso della Euroritenuta e ribadendo come sia illegittimo il rifiuto di rimborso dell’Agenzia in caso di collaborazione volontaria, in quanto contrario all’accordo internazionale sulle doppie imposizioni tra Unione Europea e Svizzera e, tanto più considerando, che lo stesso credito d’imposta è in ogni caso sempre riconosciuto sia in caso di ravvedimento operoso lungo sia in presenza di contestazioni da parte del fisco, rendendo pertanto senza fondamento il rifiuto al dato formale dell’adesione alla voluntary disclosure da parte dell’ente impositore.

La sentenza in commento si inserisce in un filone interpretativo abbastanza ampio che sta prendendo piede nella giurisprudenza di merito (sul punto, C.T. Prov. Varese 30 maggio 2017 n. 309/3/17, C.T. Prov. Milano 9 gennaio 2018 nn. 19, 20 e 21/11/18). In senso contrario le sentenza C.T. Prov. Como 26 febbraio 2018 n. 33/3/2018 e C.T. Prov. Brescia del 14 giugno 2018 n. 358/2/2018.

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A tal fine, si ricorda che il termine di decadenza entro cui deve essere presentata l’istanza è quello biennale previsto dall’articolo 21, D.lgs. 546/92, termine decorrente dalla data di pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione alla procedura di voluntary disclosure.