Terzo settore: adeguamenti statutari per ONLUS, ODV e APS

L’Art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. n. 117 del 2017, dispone che gli enti iscritti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale  “si adeguano alle disposizioni inderogabili (del Codice, ndr) entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”, potendo “entro il medesimo termine modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. La norma prosegue inoltre disponendo che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (“RUNTS”) continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, ODV e APS”.

La suddetta disposizione attribuisce a ONLUS, ODV e APS iscritte ai Registri

  • l’onere di conformarsi, attraverso l’adeguamento statutario, al nuovo quadro normativo (tale onere rappresenta l’espressione attraverso la quale l’ente manifesta la propria libera scelta di permanere all’interno del Terzo settore), e al tempo stesso
  • la facoltà di utilizzare, entro la data del 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari, il regime “alleggerito”, ossia quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Il Codice non chiarisce se il mancato adeguamento statutario entro il 3 agosto 2019 possa far venir meno l’iscrizione ai suddetti Registri e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare degli effetti che ne derivano.

A risolvere tale dubbio è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 13 del 31.05.2019 che fornisce due risposte differenti per quanto riguarda ODV e APS, da un lato, e ONLUS, dall’altro.

Per le prime è previsto un meccanismo di comunicazione al RUNTS dei dati relativi contenuti nei predetti Registri. Durante il procedimento di controllo, continuano ad essere considerati ODV e APS. Qualora dal procedimento di controllo dovesse scaturire l’esigenza di ulteriori modifiche statutarie, l’adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo il 3 agosto 2019, ma a questo punto senza più beneficiare delle modalità “alleggerite”.

Per le ONLUS, invece, l’art. 102, comma 2, lettera a) del Codice prevede l’abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del D. Lgs. n. 460 del 1997 dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS, con la conseguenza che la disciplina delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali.

In conclusione, ONLUS, ODV e APS che desiderino appartenere al Terzo settore dovranno apportare le modifiche statutarie previste dal Codice e solo nel caso in cui le modifiche siano apportate entro il 3 agosto 2019, potranno godere del regime “alleggerito” (modalità e maggioranze previste per deliberazioni assemblea ordinaria).