Chiarimenti Fisco – erronea applicazione del reverse charge
Con la circolare n. 16 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al nuovo sistema sanzionatorio previsto in tema di reverse charge, riconducibile alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 158/2015 in vigore dal 1 gennaio 2016.
In particolare, i chiarimenti riguardano l’applicazione delle nuove sanzioni previste nei casi in cui:
- l’operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile, ma l’imposta è stata assolta in via ordinaria (art. 6, co. 9-bis1 del DLgs 471/97)
- l’operazione doveva essere assoggettata al regime ordinario, ma l’imposta è stata assolta in reverse charge (art. 6 co. 9-bis 2).
Nelle suddette fattispecie la normativa attualmente in vigore prevede che:
- non occorra regolarizzare l’operazione;
- sia fatto salvo il diritto alla detrazione;
- la violazione sia punita con una sanzione in misura fissa che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. La sanzione proporzionale prevista dal previgente sistema sanzionatorio (D.Lgs. 471/1997) torna applicabile solo quando l’irregolarità è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza;
- il fornitore e l’acquirente siano responsabili in solido per il pagamento della sanzione fissa.
L’importante precisazione fornita dalla Circolare di ieri è che la sanzione fissa va riferita alla singola liquidazione periodica e al singolo fornitore/committente, non alla singola operazione. Ciò significa che nel caso in cui lo stesso fornitore abbia emesso erroneamente più fatture con Iva nello stesso mese/trimestre, la sanzione fissa è unica, e può essere applicata – in capo all’acquirente – una sola volta, sempreché le violazioni si esauriscano nell’ambito del medesimo periodo di liquidazione.
La Circolare specifica inoltre che nel caso di erronea applicazione dell’inversione contabile in luogo dell’assolvimento dell’imposta con la modalità ordinaria, si applica la sanzione fissa di cui all’ art. 6 co. 9-bis 2 del D.Lgs. 158/2015 soltanto per le “operazioni – astrattamente – riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione”. Nei casi in cui l’inversione contabile sia stata applicata in palese assenza di ogni presupposto o condizione di incertezza, va invece applicata la sanzione proporzionale di cui all’ art. 6, co. 1 o 8, del DLgs 471/97.