Superbonus 110% per i soggetti non residenti

I soggetti non residenti che, sulla base di un titolo idoneo, possiedono o detengono un immobile in Italia, possono beneficiare delle detrazioni rientranti nel c.d. “Superbonus 110%”, nel caso in cui vengano sostenute spese oggetto di interventi agevolati.

A definirne limiti e condizioni sono intervenuti l’interrogazione parlamentare n- 5-04433 del 22 luglio 2020 con cui è stato esplicitato come, in assenza di ulteriori indicazioni, la misura riguardasse tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, nonché gli ulteriori chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.

La titolarità di redditi di fonte italiana risulta essere però una delle condizioni fondamentali che i non residenti devono rispettare per ottenere il “Superbonus”, non potendo, in caso contrario, utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi e neppure esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Nella circolare n. 24/E/2020, infatti, l’Agenzia delle Entrate esplicita come le persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia, che detengono un immobile oggetto di interventi in base ad un contratto di locazione o comodato, ma che non siano titolari di redditi imponibili, non possano essere titolari del “Superbonus”. Sembra potersi affermare, invece, che per i non residenti proprietari di immobili in Italia, il solo possesso della rendita catastale consenta loro di usufruire della detrazione fiscale, verosimilmente mediante cessione del credito o con lo sconto in fattura.

 

I professionisti di Andersen restano a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Matteo Rosin