Step in Tax

Le ultime dal diritto tributario

I professionisti di Andersen inaugurano la newsletter Step in Tax contenente le ultime novità in materia di diritto amministrativo.

Pubblicheremo mensilmente aggiornamenti giurisprudenziali, nuove norme e prassi dell’Amministrazione Finanziaria.

Di seguito si riportano i principali argomenti contenuti nel documento che vi invitiamo a leggere e scaricare.

Sanzioni tributarie

In data 21 febbraio 2024, è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto delegato che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario.
In particolare, sono state introdotte alcune novità per quanto attiene le disposizioni generali (D.Lgs. n. 472/1997), le violazioni amministrative in materia di imposte sui redditi, IVA e riscossione (D.Lgs. n. 471/1997) e le sanzioni penali (D.Lgs. n. 74/2000), le nuove misure delle sanzioni amministrative si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi senza applicazione del favor rei.

Indeducibilità dell’IMU versata sugli immobili strumentali

La Corte Costituzionale, a seguito della rimessione della questione da parte di tre Corti di merito, ha emesso la
sentenza n. 21/2024 S pubblicata lo scorso 20 febbraio 2024 con la quale ha dichiarato:

a) infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011 (come sostituito dall’art. 1, comma 715, della L. n. 147/2013) nella parte in cui stabilisce la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali, argomentando che all’IRAP non possono essere estesi i principi affermati dalla sentenza n. 262/2020 (sentenza con cui, si ricorda, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 citato) in quanto IRAP E IRES sono imposte di natura diversa e per tale ragione non possono essere messe sullo stesso piano ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali

b) inammissibile per difetto di motivazione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 citato nella parte in cui stabilisce la parziale deducibilità dall’IRES dell’IMU versata per gli immobili strumentali per le annualità successive al 2012, ritenendo che le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione sono da considerarsi “diverse e autonome rispetto a quella decisa con la sentenza n. 262 del 2020, per cui il passaggio finale, di cui al punto 4 di tale pronuncia, avrebbe dovuto costituire un ineludibile termine di confronto nel percorso argomentativo dei rimettenti in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni”