Sospensione parziale della consegna a domicilio in Lombardia
Il TAR Lombardia – sezione di Milano si è pronunciato, in sede cautelare, sull’istanza promossa da alcune organizzazioni sindacali che hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11.04.2020 nella parte in cui consentiva la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020.
Il Presidente del Tribunale Amministrativo, ritenuta l’incidenza sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti, ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso provvisoriamente l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11.4.2020, limitatamente all’art. 1, punto 1.2, lett. h).
In particolare, il Giudice ha ritenuto che, l’Ordinanza (e in particolare l’art. 1, punto 1.2, lett. h)), disattendendo i propositi enunciati e ponendosi in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel D.L. 19/2020 e nel DPCM 10.04.2020, ha ampliato, anziché restringere, le attività consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte di un DPCM che limitava il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche.
Ne consegue che, anche nella regione lombarda, a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, solo gli operatori che effettuano commercio al dettaglio per le categorie merceologiche indicate nell’allegato 1 al DPCM 10.04.2020, potranno effettuare consegne a domicilio. Le ulteriori attività di consegna a domicilio dovranno essere sospese pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del D.L. 19/2020.
Maggiori dettagli nella circolare allegata.
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