Società benefit: beneficio comune e responsabilità degli amministratori

La disciplina delle società benefit è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la legge di stabilità 2016 (comma 380 art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – di seguito “Legge di Riferimento”). Si tratta di un modello d’impresa che si impegna a perseguire, oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di beneficio comune, formalizzando il proprio contributo e i propri obiettivi e comunicandoli in maniera trasparente agli stakeholder. 

Nel presente approfondimento, dopo l’illustrazione degli elementi base che caratterizzano le società benefit, saranno analizzati i principali profili di responsabilità degli amministratori derivanti e/o connessi alla loro attività svolta ai fini del raggiungimento delle finalità di beneficio comune. 

 

Caratteristiche delle società benefit

La finalità della legge che introduce la disciplina delle società benefit è quella di creare un quadro normativo favorevole alla diffusione delle società che hanno due caratteristiche essenziali 

  1. oltre allo scopo di lucro, nell’esercizio di un’attività economica, la capacità di perseguire anche una o più finalità di beneficio comune 
  2. gestire l’attività d’impresa in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interessi. 

 

Le finalità di beneficio comune devono essere: 

  • indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società 
  • perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.  

Va precisato che la Legge di Riferimento non crea un nuovo tipo societario, potendo la società benefit assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista dal Codice civile. La novità è insita nella necessità di stabilire un set di norme in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si rifletta nell’oggetto sociale e nella governance della società. 

Beneficio comune: il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica dell’azienda, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie tra persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali.  

I soggetti a beneficio dei quali la società deve agire sono coloro coinvolti direttamente o indirettamente dall’attività. Tra questi vi sono:  

  • lavoratori 
  • clienti 
  • fornitori 
  • finanziatori 
  • creditori 
  • pubblica amministrazione  
  • la collettività. 

 

L’effettivo perseguimento dello scopo del beneficio comune viene effettuato in base ad una valutazione dell’impatto dell’attività svolta. Inoltre, il raggiungimento di tale scopo viene accertato attraverso la predisposizione della relazione annuale sugli obiettivi perseguiti e realizzati. 

 

Obblighi e responsabilità degli amministratori

Oltre all’indicazione nello statuto delle finalità di beneficio comune che l’impresa intende perseguire, la Legge di Riferimento prescrive ed individua specifici obblighi in capo agli amministratori, che riguardano tre aspetti:  

  1. modalità di gestione della società 
  2. definizione dell’organigramma interno 
  3. reporting aziendale. 

 

Modalità di gestione della società

La Legge di Riferimento prescrive che la società benefit vada gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto previsto nello statuto sociale.  

Il criterio di bilanciamento degli interessi diventa, quindi, un parametro fondamentale che gli amministratori devono perseguire nell’esercizio della loro attività gestionale. Naturalmente, assieme all’obbligo di bilanciare gli interessi dei soggetti coinvolti, gli amministratori hanno un certo livello di discrezionalità nella definizione delle scelte operative che, appunto, devono perseguire lo scopo del beneficio comune, oltre all’aumento della redditività aziendale. Anche se gli interessi da bilanciare non sono necessariamente contrapposti, è plausibile che il raggiungimento del beneficio comune possa soffocare la crescita dei ricavi o viceversa. L’abilità manageriale consiste proprio nel trovare il giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti senza compromettere nessuno degli scopi della società. 

La Legge di Riferimento non fornisce criteri circa le concrete modalità di realizzazione di tale bilanciamento. Si pone pertanto il problema di capire in che termini il perseguimento del profitto possa conciliarsi con la realizzazione e la tutela anche di altri interessi connessi all’impresa, come dipendenti, consumatori, fornitori e comunità nella quale l’impresa opera. In assenza di specifiche disposizioni normative, alcuni autori hanno proposto di utilizzare i criteri sviluppati in materia di direzione e coordinamento (principi contenuti negli artt. 2497 e seguenti del Codice civile) in considerazione del fatto che anche la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento stabilisce il principio di una gestione orientata al prudente equilibrio di più interessi.  

Tali norme impongono agli amministratori della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento l’obbligo di agire nel rispetto del principio della corretta gestione societaria delle società etero-dirette. Gli amministratori delle società etero-dirette hanno infatti il dovere di valutare la legittimità delle decisioni gestorie imposte dagli amministratori della capogruppo in un’ottica di vantaggi compensativi e, nello stesso tempo, devono motivare le scelte assunte sulla base delle direttive della capogruppo.  

Applicando questi principi nella gestione delle società benefit, gli amministratori sarebbero tenuti al massimo livello di diligenza e perizia anche nella cura di interessi diversi da quelli meramente di lucro, prendendo in considerazione l’impatto che le scelte gestionali produrranno sulle finalità ulteriori indicate nello statuto e motivando le decisioni così prese. 

 

Definizione dell’organigramma interno

In relazione alla necessità di definire un organigramma sociale, in termini generici il legislatore ha stabilito che l’organo amministrativo della società benefit deve individuare il soggetto e/o i soggetti responsabili cui affidare le funzioni ed i compiti di perseguimento delle finalità di beneficio comune (c.d. benefit director). Sussiste infatti la responsabilità degli amministratori per non aver adempiuto agli obblighi previsti in capo agli stessi, tra cui quello di individuare il soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune (comma 381, Legge di Riferimento).  

Gli amministratori sono liberi di scegliere il benefit director e nessun parametro è previsto dalla Legge di Riferimento.  

 

Il ruolo del benefit director può essere attribuito: 

  • alle funzioni già esistenti nell’organigramma aziendale (ad esempio al responsabile della compliance) 
  • ad uno degli amministratori attraverso l’attribuzione di deleghe specifiche 
  • ad un soggetto esterno all’azienda. 

In ogni caso, la nomina di un benefit director non svuota le competenze degli amministratori in relazione al raggiungimento dello scopo del beneficio comune. Infatti, questi ultimi mantengono tutti i doveri e le conseguenti responsabilità espressamente previste dal legislatore (comma 382, Legge di Riferimento). Quindi, un’eventuale responsabilità del benefit director non esonera gli amministratori dalla responsabilità per non aver perseguito le finalità di beneficio comune previste dallo statuto e per non aver gestito l’impresa in modo da bilanciare l’interesse dei soci con gli altri interessi coinvolti, in base al principio di agire informato (salvo i casi in cui vengono rilasciate deleghe specifiche ai singoli amministratori).  

 

Reporting aziendale

Gli amministratori di una società benefit hanno l’obbligo di redigere una specifica relazione, da allegare al bilancio societario, sullo stato di raggiungimento del beneficio comune e il risultato perseguito durante l’anno. 

Tale relazione deve, inter alia, includere: 

  1. la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato 
  2. la valutazione dell’impatto positivo generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte dal legislatore 
  3. una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che l’impresa intende perseguire nell’esercizio sociale successivo. 

La relazione annuale deve essere inoltre pubblicata sul sito internet della società, qualora esistente. Naturalmente, al fine di tutelare la natura confidenziale di alcune operazioni che interessano i soggetti beneficiari, taluni dati della relazione – anche finanziari – possono essere omessi. 

Con lo scopo di rendere efficienti queste regole e attribuirvi maggiore forza coercitiva, il legislatore prevede infine una norma di chiusura. Il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporta l’applicazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità ingannevole, nonché quelle contenute nel Codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette. È infatti opportuno ricordare che il vantaggio di qualificarsi come società benefit consiste anche nella possibilità di pubblicizzazione di detto status con le conseguenti opportunità di marketing.

 

Analizzando la Legge di Riferimento appare chiaro che il legislatore italiano impone lo specifico dovere degli amministratori di bilanciare gli interessi di lucro dei soci con l’interesse di perseguimento del beneficio comune degli stakeholder. Quindi, qualsiasi valutazione giudiziale nell’ambito di una azione di responsabilità avviata contro gli amministratori dovrà necessariamente tenere conto della complessità nell’attività di bilanciamento degli interessi. Infatti, una medesima decisione può avere un impatto negativo per alcune categorie di soggetti e, nello stesso tempo, favorire le altre.  

Va inoltre precisato che la valutazione dell’autorità giudiziaria incontra necessariamente i limiti della c.d. business judgment rule, cioè della regola di insindacabilità nel merito delle decisioni gestorie dell’organo amministrativo qualora siano rispettati determinati condizioni, tra cui: 

  • l’agire in maniera informata (cioè l’assunzione della decisione a seguito di una adeguata procedura volta ad ottenere ed elaborare tutte le informazioni necessarie) 
  • l’operare in assenza di circostanze di conflitto di interessi 
  • la sussistenza della buona fede degli amministratori.  

Di conseguenza, l’oggetto della valutazione del giudice non è la decisione di per sé, ma la correttezza del procedimento seguito dagli amministratori nel fare quella scelta.  

La legge non stabilisce profili di responsabilità ulteriori ma si limita a prevedere che, in caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, si applica quanto disposto dal Codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.  

 

Con particolare riferimento alle società di capitali, gli amministratori sono responsabili verso:  

  • la società 
  • i creditori della società 
  • i singoli soci o terzi direttamente danneggiati da atti colposi o dannosi degli amministratori.

Non vi è dubbio che l’azione contro gli amministratori per il mancato perseguimento dello scopo di beneficio comune possa essere promossa dalla società, mentre tale azione non potrebbe essere promossa dai creditori sociali ai quali, infatti, l’azione di responsabilità è concessa principalmente in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.  

Per quanto concerne invece la responsabilità verso i terzi, non è chiaro se l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori possa o meno essere incardinata anche dai soggetti beneficiari dell’attività di beneficio comune. Pur ammettendo le difficoltà che si incontrerebbero per ottenere una sentenza di condanna, alcuni autori ritengono legittimo sostenere che, qualora dei terzi abbiano riposto legittimo affidamento sulle dettagliate previsioni contenute nello statuto di una società benefit e queste aspettative siano state disattese – a seguito di un inadempimento da parte degli amministratori – i terzi possano agire in giudizio per vedere riconosciute le proprie ragioni e risarciti i danni subiti.  

 

Conclusioni

Tra gli obblighi che la normativa in ambito di società benefit impone in capo agli amministratori, assume particolare rilievo l’obbligo di orientare la gestione della società al raggiungimento di un prudente equilibrio tra più interessi 

A tale obbligo è correlata la responsabilità degli amministratori che possono essere chiamati a rispondere per non aver gestito la società in maniera da bilanciare l’interesse dei soci con l’obbligo di perseguire finalità di beneficio comune, al fine di realizzare anche gli interessi degli stakeholder di riferimento.  

Rimane comunque fermo che, non essendo prevista alcuna disciplina specifica, i profili di responsabilità degli amministratori definiti in base a quanto disposto dal Codice civile dovranno necessariamente essere letti alla luce degli obblighi agli stessi imposti dalla Legge di Riferimento, in quanto amministratori di società benefit.