Società a Responsabilità Limitata. Vicende particolari dell’autonomia patrimoniale perfetta

Uno degli elementi distintivi che caratterizza le società di capitali rispetto alle società di persone è dato dal fatto che le prime, diversamente dalle seconde, sono dotate di soggettività giuridica e hanno un’autonomia patrimoniale perfetta.

Per un verso le società di capitali sono degli autonomi centri di imputazioni di diritti soggettivi ed interessi legittimi totalmente distinti rispetto ai soci; sono quindi dei soggetti giuridici indipendenti dai soci. Per l’altro, sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto, il patrimonio di tutti i soci è insensibile ai debiti della società, così come ai debiti personali dei singoli soci.

Quanto sopra trova una parziale deroga a seguito della possibilità data dal legislatore della riforma del 2003 di costituire società di capitali unipersonali (in passato non ammesse perché ritenute in contrasto con lo spirito alla base di un contratto di associazione, quale quello fondante di una società in forza dell’art. 2247 c.c.).

Contraltare di quanto sopra è dato dal venir meno, entro certi limiti e a certe condizioni, del regime di autonomia patrimoniale perfetto. Questa deroga è una sorta di garanzia che il legislatore prevede a favore dei creditori sociali di società unipersonali, senza distinguere se l’unipersonalità sia caratteristica genetica del soggetto giuridico, piuttosto che frutto dell’evoluzione della vita sociale. Quindi, il legislatore prevede una sorta di sanzione a carico del socio unipersonale che non rispetta gli adempimenti tassativamente previsti.

Più precisamente, in caso di insolvenza della società, il socio unipersonale risponde illimitatamente con il proprio patrimonio quando i conferimenti non siano stati interamente liberati (sia in fase costitutiva che di successivo aumento di capitale) e quando non venga depositata presso il registro delle imprese una dichiarazione contenente i dati identificativi del socio unico.

Sarebbe interessante approfondire il significato attribuito dal legislatore codicistico al concetto di “insolvenza. Infatti la norma avrebbe diversa portata a seconda del fatto che si faccia riferimento all’insolvenza fallimentare, di natura assoluta e definitiva, piuttosto che ad una tipologia di insolvenza relativa e meno radicata.

In ogni caso, la responsabilità illimitata è comunque circoscritta temporalmente al periodo in cui le partecipazioni sono appartenute ad una sola persona.

In caso di adempimento tardivo, la sanatoria ha certamente effetti ex nunc in caso di tardivo versamento integrale del conferimento; mentre, secondo parte della dottrina, potrebbe avere effetto ex tunc in caso di tardivo adempimento pubblicitario.

Si tratta di oneri pubblicitari volti a rendere edotti i terzi del fatto che la società con cui essi intrattengono rapporti è uno “strumento” svincolato dalla dialettica che caratterizza i rapporti tra maggioranza e minoranza che contraddistingue la vita sociale.

Per le società a responsabilità limitata unipersonali, stranamente non per le società per azioni unipersonali, è previsto un ulteriore adempimento pubblicitario, ovverosia l’indicazione della peculiare composizione della compagine sociale negli atti e nella corrispondenza della società. Si tratta però di un adempimento punito con una sanzione amministrativa a carico degli amministratori, che non comporta la perdita del regime di autonomia patrimoniale perfetta.

In ogni caso, la giurisprudenza ha evidenziato che la deroga comporta la responsabilità dell’unico azionista/quotista senza però implicare il suo subentrare nei rapporti e nei diritti della società, la cui personalità rimane distinta ed autonoma.

Inoltre, sempre la giurisprudenza ha ritenuto la responsabilità del socio di natura sussidiaria rispetto a quella della società. Sotto questo profilo, sarebbe interessante indagare se la sussidiarietà in esame si articoli o meno sulla falsariga di quanto previsto, diversamente a seconda della tipologia, per le società di persone (artt. 2268 e 2304 c.c.). Quindi se nelle società unipersonali vi sia o meno un beneficio di previa escussione.

Stante l’assenza di uno specifico richiamo alla disciplina delle società di persone, la giurisprudenza non sembra sensibile al quesito, non rinvenendosi pronunce in merito.

Essendo la responsabilità illimitata, nell’intenzione del legislatore, una sorta di sanzione per il socio unipersonale che non adempie agli obblighi codicistici, si potrebbe legittimamente ritenere che il socio fungendo da “garante” verso i creditori sociali risponde in solido con la società senza beneficio di previa escussione. La posizione del socio sarebbe in tale ricostruzione analoga a quella de fideiussore, dove il beneficio di previa escussione è subordinato ad un accordo di natura pattizia.

Altro aspetto rilevante, lasciato all’interpretazione degli operatori in assenza di specifica indicazione legislativa, è valutare se la sopra richiamata deroga possa essere, a tutela dei terzi, estesa a tutte quelle situazioni di fatto in cui un socio pur non essendo unico titolare delle partecipazioni, sostanzialmente è l’unico soggetto nel cui interesse la società opera.

In altre parole, la questione è se sia possibile fare riferimento ad un’altra concezione di “titolarità”, ovvero se la mancanza di una pluralità in senso giuridico possa essere compensata dall’unicità in senso in economico. Sul punto sono interessanti quelle pronunce che pur escludendo la possibilità di estensione analogica a fattispecie diverse, richiamando la figura del “socio tiranno” che legittimerebbe la deroga all’autonomia patrimoniale perfetta solo nei casi in cui la partecipazione di minoranza derivi da una intestazione fittiziasimulata o fraudolente o comunque, qualora la dialettica tra maggioranza e minoranza viene meno in forza del fatto che il socio di minoranza sia un mero mandatario di quello di maggioranza.

Infine, ci si potrebbe domandare se, per analogia, i principi di cui sopra possano estendersi al socio unico italiano di una società straniera. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che la disciplina sopra esposta riguarda esclusivamente le società di diritto italiano e non la nazionalità del socio.