Concordato Preventivo: falcidia del debito IVA e ritenute

La transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter Legge Fallimentare, così come disciplinata fino allo scorso anno, prevedeva la possibilità di dilazionare, ovvero di stralciare parzialmente, alcuni debiti fiscali, ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali; tuttavia, tale previsione trovava un’eccezione con IVA (in virtù della possibile natura comunitaria di tale imposta) e ritenute, per le quali era possibile proporre esclusivamente la dilazione del pagamento, essendo esclusa la possibilità di stralciare il valore nominale del relativo debito.

In esito alle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), in vigore dal 1° gennaio 2017, l’art. 182-ter del RD 267/1942 consente di includere nella “falcidia” del concordato preventivo anche il debito relativo all’IVA e ritenute.

Il debitore può quindi proporre, esclusivamente mediante proposta ai sensi dell’articolo citato, il pagamento, parziale o anche dilazionato, di tutti i tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie Fiscali, a condizione che il piano preveda la soddisfazione dei crediti tributari di natura privilegiata in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la prelazione.

Inoltre è previsto che, laddove il debito tributario o contributivo sia assistito da un privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possano essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori con un grado di privilegio inferiore.

Ancora, l’articolo 182-ter, stabilisce che in presenza di un pagamento parziale di un debito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo dovrà essere sempre inserita in un’apposita classe.

Resta inteso che il consenso del Fisco non sarà indispensabile per l’omologazione della procedura, essendo sempre sufficiente il raggiungimento del voto favorevole della maggioranza dei creditori. Pertanto, in presenza di un concordato che preveda lo stralcio di debiti tributari privilegiati, quali l’IVA o le ritenute, laddove siano raggiunte le maggioranze di legge, l’eventuale voto negativo da parte del Fisco non impedirà l’omologa della procedura.