Rinuncia ai crediti tassata in capo al socio
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2057 depositata il 30 gennaio 2020, pronunciandosi sul caso di una fondazione che aveva rinunciato nel corso del 2009 al credito relativo ad interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, è ritornata sul tema del trattamento fiscale cui assoggettare i crediti dei soci in caso di rinuncia, confermando la tesi del c.d.”incasso giuridico”.
L’annosa questione trae origine dalla tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. n. 73 del 1994 successivamente confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 124/2017 in base alla quale la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta.Si precisa che la Corte di Cassazione si è pronunciata su un periodo di imposta nel quale trovava applicazione l’art. 88 comma 4 del TUIR così come risultante prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs 147/2015, in base ali quale la rinuncia al credito per il socio non costituisce sopravvenienza attiva.
La Corte di Cassazione, confermando l’orientamento già espresso nella sentenza n. 26842/2014, ha affermato che la rinuncia al credito da parte di un socio è espressione della volontà di patrimonializzare la società e come tale presuppone il conseguimento del credito, il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque “utilizzato”, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia Altrimenti operando, si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito.Va ricordato che a decorrere del periodo d’imposta successivo al 7 ottbre 2015, in base all’art.88 comma 4-bis TUIR, la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale che il socio è tenuto a certificare, a beneficio della società partecipata, mediante produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In assenza di tale atto, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero con conseguente concorso alla formazione del reddito della società, dell’ammontare dell’intera rinuncia.