Rimborso del finanziamento soci? La Sent. 12994/19 della Suprema Corte: “postergazione sostanziale”
Court of Cassation decision n. 12994/2019 follows its previous case-law and looks at the bigger pictureLa Sent. n. 12994/2019 della S.C. consolida l'orientamento prevalente e guarda in prospettiva.
Lo spazio di manovra dell’organo gestorio per il rimborso del finanziamento soci ex art. 2467 c.c., sembra ridursi significativamente a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione lo scorso 15 maggio. Vediamo in quali termini si è prodotto tale effetto, e da dove è originato il dibattito interpretativo.
Il codice civile prevede per le Srl che “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. I finanziamenti dei soci sono uno strumento negoziale con cui questi ultimi concedono alla società un finanziamento senza operare ulteriori conferimenti e così reintegrando la liquidità della società, senza però assumersi il relativo rischio d’impresa. Il secondo comma precisa che solo i finanziamenti effettuati in un momento in cui (anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società) risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio nettooppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, dovranno essere soddisfatti in via subordinata rispetto agli “altri creditori”. Secondo un orientamento minoritario, la norma andrebbe intesa nel senso che la postergazione si avrebbe solo e unicamente durante il procedimento di liquidazione volontaria o concorsuale. La postergazione in sé non sarebbe una caratteristica sostanziale del credito del socio, ma solo un trattamento processuale limitato alla specifica ipotesi della società in liquidazione, e dunque durante la normale vita della società non opererebbe. Invece, l’orientamento maggioritario confermato e riportato dalla S.C. nel caso di specie, ritiene che “la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c., opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporaneadel diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma”. Infatti, ribadisce il giudice di legittimità: “la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società”. La disposizione codicistica dunque è una norma imperativa e integrativa del regolamento negoziale di finanziamento intercorrente fra il socio e la società. Ratio di tale postergazione legale è dunque:
- non aggravare il dissesto finanziario, causato dal fatto d’imputare il finanziamento del socio fra i debiti della società anziché a capitale nominale, e così arrecando un pregiudizio agli “altri creditori” della società;
- non falsare il mercato del credito, facendo risultare a beneficio della società la concessione di un finanziamento, che un soggetto terzo, al posto del socio, non avrebbe concesso alla società in dissesto.
La norma in questione è stata inoltre oggetto di riforma da parte del legislatore del codice della crisi d’impresa. Infatti, il decreto legislativo n. 14/2019 ha abrogato l’inciso “e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito” (art. 383 D. Lgs 14/19). Tale modifica (che entrerà in vigore dal 15.08.2020) è stata interpretata dai primi commentatori del Codice della Crisi come un’indicazione sufficiente a sciogliere i dubbi interpretativi della disposizione de quo, nel senso di un’assolutizzazione della postergazione del credito del socio, a favore della teoria sostanzialista (al contrario, si prenderebbero le distanze dalla teoria processualistica).