Rimborso del credito della società estinta al singolo socio

Con la sentenza n. 19641, depositata in data 21 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di una società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, qualora dal bilancio finale di liquidazione emergano crediti certi ed esigibili (es. un credito imposte sui redditi o IVA), l’ex socio è legittimato a chiedere il rimborso del credito spettante all’impresa per l’intera somma dovuta e non solamente per l’importo proporzionale alla sua quota di partecipazione sociale.
Infatti, al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, secondo la quale l’ex socio, in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era legittimato ad ottenere il rimborso nella sola misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che, a seguito dell’estinzione della società, tra i soci si instaura automaticamente un regime di contitolarità o di comunione indivisa per i beni e diritti della compagine, con il conseguente venir meno, da un punto di vista processuale, dell’ipotesi del litisconsorzio necessario.
Quanto affermato dalla Corte Suprema, quindi, attribuisce al contribuente, in qualità di ex socio della società estinta, il pieno diritto di procedere con la presentazione in nome proprio dell’istanza di rimborso del credito per l’intero ammontare.
Infine, essendo l’ex socio anche liquidatore della società estinta, con la sentenza n. 19641, relativamente a quest’ultimo profilo, viene precisato che l’attività di liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione. Quindi, il contribuente, nella solo veste del liquidatore, non sarebbe stato legittimato a presentare la domanda per il rimborso del credito.