Rimborsi IVA UE: la Corte di Pescara conferma la validità della prima istanza
Andersen ha assistito con successo una società spagnola, operante nel settore agroalimentare, per l’ottenimento dei rimborsi IVA relativi agli anni 2021 e 2022.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara ha accolto i ricorsi – presentati dai professionisti Maria Teresa Vetro, Davide Centurelli e Francesco Marconi – con sentenze depositate l’8 aprile 2026, annullando i due provvedimenti di diniego dei rimborsi e condannando l’Agenzia delle Entrate a procedere al rimborso dei crediti IVA, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
Le imprese non residenti in Italia ma comunque residenti nell’UE, come quelle stabilite in Spagna, possono richiedere rimborsi IVA sugli acquisti effettuati in Italia, secondo la procedura di cui all’art. 38-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 e della Direttiva 2008/9/CE.
La società spagnola aveva presentato due istanze di rimborso, per gli anni 2021 e 2022, all’Autorità fiscale spagnola (come normativamente previsto), rispettivamente, il 30 settembre 2022 e il 29 settembre 2023 (ossia, nel termine di legge, rappresentato dal 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento).
L’Autorità fiscale spagnola chiedeva alla società istante di presentare, per ciascuno dei due anni in questione, un’istanza integrata con ulteriori informazioni. Provvedeva, poi, a trasmettere – come da procedura – all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara le sole seconde istanze di rimborso (che risultavano presentate in data evidentemente successiva al termine del 30 settembre).
Il COP, assumendo tardiva la presentazione delle istanze, emetteva i provvedimenti di diniego dei rimborsi, che venivano impugnati dalla società istante spagnola dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara.
La società spagnola produceva in giudizio la copia delle istanze di rimborso originarie, che risultavano presentate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi tempestivamente, osservando che quelle successive erano semplicemente una integrazione delle precedenti.
Con le sentenze n. 194/2026 e n. 195/2026, depositate l’8 aprile 2026, la Sez. I della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara ha accolto i ricorsi proposti dalla società spagnola, statuendo che la tempestività della richiesta di rimborso di cui all’art. 38-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 deve essere valutata avendo riguardo alla prima istanza presentata. Le successive integrazioni documentali sono irrilevanti ai fini del rispetto del termine di decadenza il quale, come precisato, deve essere riferito alla data di trasmissione della prima istanza. Risultando, queste, presentate nei termini di legge, i rimborsi IVA chiesti dalla società spagnola dovevano essere riconosciuti.
Vantaggi di questa sentenza per le imprese
Questa sentenza rappresenta un’importante vittoria per le imprese UE non residenti in Italia perché stabilisce un principio apparentemente ovvio, ma tutt’altro che banale: cioè che la tempestività della richiesta di rimborso IVA va valutata in base alla prima istanza presentata, rendendo irrilevanti le successive integrazioni documentali richieste dall’autorità fiscale. In pratica, le imprese non possono vedersi negare il rimborso perché le integrazioni arrivano dopo il termine del 30 settembre: conta esclusivamente la data della prima istanza, presentata entro i termini di legge. Questo elimina l’incertezza giuridica e protegge le imprese da rigetti formali, consentendo così il recupero di crediti IVA spettante.
- Sentenza n.194/2026 (PDF, 739.05 KB)
- Sentenza n.195/2026 (PDF, 729.03 KB)