Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa

La rivalutazione dei beni d’impresa, così come prevista dal DL 104/2020, è stata per molte imprese occasione per poter mettere in evidenza, a condizioni di vantaggio rispetto al passato, i maggiori valori patrimoniali dei propri Asset e di fruire di significativi benefici fiscali.

L’ambito oggettivo è risultato ampio in quanto ha compreso immobilizzazioni materiali, immateriali e partecipazioni immobilizzate di controllo, collegamento e di controllo congiunto.

L’elemento che in primis ha reso questa misura appetibile è stato, oltre al fatto di ricomprendere quasi tutte le immobilizzazioni (anche gli intangible non capitalizzati), il versamento di un’imposta sostitutiva di IRES/IRPEF e IRAP del 3%.

Il 2022 ha portato in dote novità che hanno modificato la normativa sulla rivalutazione dei marchi in peius, in primo luogo tramite la Legge di bilancio che ha portato il periodo di ammortamento fiscale dei marchi a 50 anni, consentendo alle imprese di revocare l’operazione dal punto di vista fiscale e, in secondo luogo, con la legge di conversione del D.L. Sostegni ter, permettendo l’annullamento dell’operazione anche ai fini civilistici.

Alla luce delle suddette modifiche, il CNDCEC ha prodotto un documento che analizza gli aspetti operativi delle varie soluzioni applicabili.

In particolare, le soluzioni applicabili, in base anche alle esigenze di liquidità delle imprese, sono le seguenti:

  • “accettazione” delle modifiche introdotte e dunque deduzione fiscale del maggior valore rivalutato in 50 anni;
  • mantenimento della deduzione fiscale del maggior valore in 18 anni, versando al netto di quanto già pagato un’ulteriore imposta sostitutiva (12%,14%,16%);
  • revoca dell’applicazione fiscale della rivalutazione, con restituzione, anche tramite compensazione in F24, delle imposte sostitutive già versate;
  • annullamento dell’operazione sia fiscale che civilistica (ai sensi del documento interpretativo n.10 con impatto esclusivamente patrimoniale) con adeguata informativa in nota integrativa.