Regime forfettario: nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, attraverso una serie di recenti pronunce in tema di regime fiscale forfettario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) ha fornito importanti chiarimenti con particolare riferimento alle relative cause ostative.
Le citate pronunce sono le seguenti:
– n. 102 del 14 aprile, dove viene affrontato il tema della verifica del limite di € 30.000 relativo ai redditi da lavoro dipendente / assimilati in presenza di ulteriori redditi assoggettati a tassazione separata;
– n. 103 del 14 aprile, in merito alla decorrenza del biennio di sorveglianza in caso cessazione del rapporto di lavoro;
– n. 106 del 15 aprile, in tema di applicazione del regime in capo a soggetti non residenti in uno stato UE / SEE:
– n. 108 del 16 aprile, sulla applicazione del regime nel caso di ex datore di lavoro coinvolto in operazioni straordinarie e decorrenza del biennio di sorveglianza.

1. Redditi assoggettati a tassazione separata e limite di € 30.000 (risposta 102 del 14 aprile)

Il caso affrontato dall’Agenzia riguarda un contribuente forfettario che nel 2019 ha percepito:
– redditi da pensione per un ammontare inferiore al limite di € 30.000;
– emolumenti arretrati relativi al 2018 erogati dall’INPS, assoggettati a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), TUIR.
Per il caso di specie l’Agenzia ha specificato che il contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario anche nel 2020 (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti), poiché non risulta integrata la causa ostativa di cui alla lett. d-ter) del comma 57 in base alla quale è prevista l’esclusione dal regime forfettario per i soggetti in possesso di redditi di lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.

2. Cessazione rapporto di lavoro e decorrenza del biennio (risposta 103 del 14 aprile)

L’Agenzia ha affrontato la possibilità di applicare il regime forfettario da parte di un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2018 e che nel 2019 ha percepito compensi dall’ex datore di lavoro in misura superiore al 50% del totale dei compensi percepiti nell’anno.
Per il 2020 il contribuente non può applicare il regime forfettario poiché risulta integrata la causa ostativa di cui alla lett. d-bis) del comma 57 secondo cui il regime non può essere adottato dai soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti.
Secondo l’Agenzia il contribuente può applicare il regime forfettario dal 2021 (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti).

3. Soggetti non residenti in uno stato UE / SEE (risposta 106 del 15 aprile)

Con la Risposta in commento l’Agenzia ha esaminato la possibilità di applicare il regime forfettario da parte di:
– un cittadino italiano residente in Svizzera (iscritto all’AIRE)
– che consegue in Italia redditi di lavoro autonomo in misura inferiore al 75% del reddito complessivamente prodotto
Per il caso di specie l’Agenzia specifica che il soggetto non può applicare il regime forfettario, poiché risulta integrata la causa ostativa di cui alla lett. b) del comma 57 in base alla quale non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione dei residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito.

4. Ex datore di lavoro e operazioni straordinarie (risposta 108 del 16 aprile)

La fattispecie in commento riguarda un contribuente dipendente di una S.p.a. fino al 31.8.2017, titolare di un contratto a tempo indeterminato come insegnante dall’1.9.2017 e titolare di partita IVA dal 5.9.2017.
La S.p.a. è stata interessata nel corso del 2017 e 2018 dalle seguenti operazioni straordinarie:
– trasformazione in S.r.l. a novembre 2017;
– ridenominazione a seguito della scissione parziale.
La “nuova” S.r.l., pur mantenendo inalterato il codice fiscale / partita IVA, aveva una compagine sociale e una governance diversi rispetto a quelli presenti nella “vecchia” S.p.a. nel momento in cui era in corso il rapporto di lavoro dipendente.
L’Agenzia evidenzia che le operazioni straordinarie che hanno interessato la S.p.a. nel corso del 2017 e 2018 non hanno comportato una “modifica” del datore di lavoro pertanto, in applicazione della causa ostativa di cui alla lett. d-bis) del comma 57, il contribuente nel 2020 non può continuare a fruire del regime forfettario.

Il contribuente potrà applicare il regime forfettario dal 2021 (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti).