Regime forfettario: applicabilità al contribuente che ha optato per il regime semplificato

La risoluzione n.64 del 14.9.2018 emanata dall’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti in regime di contabilità semplificata opzionale possono passare al regime forfettario (legge 23 dicembre 2014, n. 190) senza rispettare il decorso del triennio previsto dall’art. 1 co. 70 della medesima legge, se in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso oggetto della risoluzione sopracitata, l’istante, pur possedendo i requisiti per accedere al regime “forfettario”, dal 2015 ha determinato il reddito applicando le disposizioni di cui all’art. 66 del T.U.I.R. senza esercitare l’opzione all’interno della dichiarazione IVA annuale (rigo VO26 – Modello IVA 2018). Per il periodo d’imposta 2017 la contribuente ha esercitato la propria scelta barrando il rigo poc’anzi citato. In tale anno, inoltre, la contribuente ha determinato il reddito adottando il c.d. criterio di cassa, secondo il quale: “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti… In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”. L’istante ha chiesto il momento in cui decorre il termine triennale per poter applicare il regime forfettario.

Alla luce di quanto riportato, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la scelta di applicare il regime della contabilità semplificata, esercitata dal 2015 attraverso il comportamento concludente, non vincoli la contribuente a dover attendere il termine triennale, “trattandosi di un regime naturale per i contribuenti minori”.

Pertanto per l’anno d’imposta 2018 l’istante può avvalersi delle disposizioni proprie del regime forfettario.

Viene inoltre evidenziato che l’omessa indicazione dell’opzione, anche se non vincolante ai fini dell’efficacia del regime prescelto, costituisce in ogni caso una violazione, sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.L. 472/97.

I professionisti Andersen&Legal sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’argomento.