Recupero dell’imposta sostitutiva versata in eccedenza

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 344 del 6 giugno 2023,  ha consentito di risolvere il dubbio su come recuperare l’eventuale imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni versata in eccesso, chiarendo che questa può essere chiesta a rimborso o compensata con quanto dovuto con le rate successive dell’imposta stessa.

Si ricorda, infatti, che l’art. 110 del D. L. n. 104/2020 aveva previsto la facoltà di rivalutare o di riallineare ai valori fiscali i beni d’impresa risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019; conseguentemente:

  • era dovuto il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, pari al 3%
  • contabilmente si determinava una riserva vincolata in sospensione d’imposta pari al maggior valore riconosciuto e al netto dell’imposta sostitutiva dovuta del 3%

Il Decreto prevedeva, inoltre, la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d’imposta versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10% in un massimo di tre rate annuali.

Con il citato interpello l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che, a seguito della rivalutazione/riallineamento dei beni aziendali così come previsto dal D. L. 110/2020, ha deciso di procedere all’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta che ne è derivata. Tuttavia, nel calcolare l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento, ha erroneamente determinato la base imponibile al lordo dell’imposta sostitutiva del 3%.

Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate legittimano il contribuente a presentare una dichiarazione integrativa per correggere la compilazione del quadro RQ, nel quale era stato erroneamente indicato un maggior importo di riserva da assoggettare a imposta sostitutiva. Conseguentemente, la società potrà procedere al versamento della terza ed ultima rata (che, si ricorda, scadrà con il versamento delle imposte sul reddito relative al periodo d’imposta 2022), scomputando l’eccedenza pagata con le precedenti rate.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate aveva già anticipato il proprio orientamento con il Provvedimento Prot. n. 370046/2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per disciplinare le modalità di revoca parziale del regime dell’affrancamento.

In alternativa, il credito relativo al versamento in eccedenza dell’imposta sostitutiva dovuta potrà essere chiesto a rimborso dal contribuente mediante apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.