Reati agroalimentari e D.Lgs. 231/2001: cosa cambia con la Legge n. 75/2026
In questo approfondimento, i professionisti della Service Line 231/Privacy di Andersen Paola Finetto, Luca Rigotti e Edoardo Vittorio Lazzaro analizzano le principali novità introdotte dalla Legge n. 75/2026, evidenziandone gli impatti sulla responsabilità amministrativa degli enti e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle imprese della filiera agroalimentare.
Riforma penale agroalimentare 2026 cambiano le regole per le imprese alimentari
Il settore alimentare italiano affronta una svolta normativa di portata molto rilevante. La legge 21 aprile 2026, n. 75, in vigore dal 29 maggio 2026, ridisegna il sistema sanzionatorio a tutela dei prodotti della filiera alimentare italiana, con un impatto diretto sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
I nuovi reati di frode alimentare, segni mendaci e agropirateria
Il cuore della riforma penale agroalimentare 2026 è l’introduzione di un Capo specifico nel codice penale dedicato ai “Delitti contro il patrimonio agroalimentare”. Le nuove norme interessano produttori, distributori, importatori e operatori e-commerce dell’intero settore alimentare.
Le principali novità penali riguardano:
- 517-sexies c.p. – Frode alimentare: punisce chi commercializza alimenti non genuini o difformi dalle indicazioni dichiarate, anche tramite canali digitali e piattaforme online. Pena: reclusione da 2 mesi a 1 anno e multa fino a 4.000 euro.
- 517-septies c.p. – Commercio con segni mendaci: colpisce l’uso di indicazioni false o ingannevoli sull’origine, qualità o provenienza degli alimenti lungo la filiera alimentare. Pena più severa: reclusione da 3 a 18 mesi e multa fino a 20.000 euro.
- 517-octies c.p. – Circostanze aggravanti: aumenti di pena fino alla metà per condotte relative a prodotti con falsificazione del marchio DOP/IGP, falso biologico, uso di documenti contraffatti e, soprattutto, per la condotta di agropirateria, consistente in frodi sistematiche, plurime e organizzate.
Le nuove disposizioni si applicano sia alle industrie del food, cioè quelle che producono alimenti destinati al consumo umano, sia a quelle del feed, che producono alimenti destinati al consumo animale.
Un elemento qualificante della riforma è l’esplicita estensione della rilevanza penale alle vendite online e al marketing digitale, settori spesso sottoposti a controlli insufficienti.
Il D.Lgs. 231/2001 e i nuovi reati presupposto 231 agroalimentare
La legge 75/2026 produce effetti diretti e immediati sulla responsabilità amministrativa degli enti, ridisegnando il perimetro dei reati presupposto 231 rilevanti per le imprese della filiera alimentare.
Il punto di partenza è l’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, che già prima della riforma ricomprendeva i principali delitti contro l’industria e il commercio, rendendo le imprese del settore alimentare esposte al Decreto per condotte di frode di filiera. La legge 75/2026 si innesta su questo impianto consolidato, aggiungendo, tramite il richiamo al nuovo art. 517-octies co. 4 c.p., le ipotesi di agropirateria al catalogo dei reati presupposto 231 per cui l’ente può essere chiamato a rispondere.
La scelta del legislatore è selettiva e coerente con una precisa logica sistematica: la responsabilità amministrativa degli enti non scatta per qualsiasi frode alimentare commessa da un dipendente o da un apicale, ma solo per le condotte che presentano una dimensione imprenditoriale e organizzata. L’agropirateria, per definizione, richiede una pluralità di operazioni, l’allestimento di mezzi strutturati e un’attività continuativa: è, in altre parole, la manifestazione più evidente di un difetto strutturale di compliance 231, in cui la società diventa – consapevolmente o per inerzia organizzativa – strumento di una frode alimentare sistematica.
Le frodi episodiche o di portata limitata rimangono penalmente rilevanti per i singoli autori, ma non determinano automaticamente la responsabilità amministrativa degli enti, a meno che non integrino fattispecie già previste da altre norme del Decreto. Ed è qui che emerge la reale complessità del quadro normativo post-riforma: le condotte agroalimentari raramente si presentano in forma isolata. Quando la frode alimentare si accompagna all’uso di marchi contraffatti, entra in gioco l’art. 25-bis del Decreto; se coinvolge documenti doganali falsi, possono rilevare i reati presupposto 231 in materia di falsità documentale; laddove le frodi siano riconducibili a sodalizi criminali strutturati, si apre lo scenario della responsabilità amministrativa degli enti per criminalità organizzata ai sensi dell’art. 24-ter. Il risultato è un sistema di responsabilità trasversale, in cui i confini tra le diverse aree di rischio tendono a sovrapporsi, rendendo insufficiente qualsiasi approccio di compliance agroalimentare che valuti i singoli reati in modo compartimentato.
Aggiornamento del Modello 231 per le imprese alimentari
L’impatto operativo per le imprese del settore alimentare è immediato. I Modelli 231 devono essere aggiornati con un nuovo risk assessment che includa espressamente i rischi agroalimentari.
I processi aziendali sensibili da mappare nell’ambito della compliance agroalimentare sono:
- Procurement e qualifica dei fornitori della filiera alimentare
- Produzione, gestione delle certificazioni (DOP, IGP, biologico)
- Comunicazione e marketing, incluse le campagne digitali e l’etichettatura
- Logistica e tracciabilità
I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza dovranno includere ispezioni, non conformità gravi, richiami di prodotto, perdita di certificazioni e reclami su difformità tra prodotto venduto e pubblicizzato, tutti segnali rilevanti ai fini del risk assessment per il Modello 231.
- Leggi l'approfondimento completo (PDF, 1.46 MB)