Rappresentanza fiscale e Identificazione diretta: cosa cambia con l’Accordo Brexit?

Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le disposizioni dell’Accordo Brexit, con il quale sono state definite le regole per gli scambi commerciali tra Paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito.

L’accordo ha lasciato aperte molte questioni, soprattutto in ambito commerciale, tant’è che molti paesi si erano già mossi per evitare che alcuni degli accordi precedentemente sottoscritti non venissero compromessi dalla Brexit. Uno dei punti che erano rimasti senza una soluzione riguardava gli adempimenti IVA, nello specifico le nuove direttive sull’identificazione diretta e la nomina del rappresentante fiscale: per quanto riguarda il nostro Paese non era certo, infatti, alla data del 1 gennaio 2021, se le società con sede nel Regno Unito che operano sul territorio italiano, come soggetti passivi non residenti, e che fossero obbligate ad aprire una nuova posizione IVA locale per adempiere ai relativi obblighi dichiarativi e di versamento del tributo, potessero mantenere la loro posizione attuale, d’identificazione diretta, oppure devono inoltrare una richiesta per l’apertura di una nuova posizione. Infatti, ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR 633/1972, tali adempimenti IVA possono essere adempiuti dai non residenti nella forma più “leggera” della identificazione diretta, solo se il soggetto non residente è dislocato in uno dei paesi UE o in un paese terzo che si ritiene garantisca uno scambio di informazioni sufficiente a garantire la solvibilità della obbligazione tributaria. Ad oggi tali paesi sono stati individuati, al di fuori della UE, solo in Israele, Svizzera e Norvegia. In tutti gli altri casi, è necessario che il soggetto non residente nomini un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 17 del decreto IVA, che sia coobbligato con lui verso l’Amministrazione finanziaria per l’assolvimento delle obbligazioni tributarie.

Dopo un’iniziale fase di incertezza, legata all’approvazione del testo definitivo dell’accordo di recesso avvenuta solo il 24 dicembre scorso, la risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.7 del 1° febbraio 2021. Secondo quanto riportato nel documento, infatti le disposizioni contenute nel Protocollo dell’Accordo sono le medesime previste dalla cooperazione amministrativa dell’Unione Europea. Per questo motivo tutti gli operatori del Regno Unito, che rispettano le disposizioni previste dall’articolo 35-ter del Decreto IVA, possono accedere all’istituto di Identificazione Diretta IVA in Italia, se già in possesso di una, potranno mantenerla attiva senza la necessità di passare all’istituto della Rappresentanza Fiscale.

Allo stesso modo tutti gli operatori del Regno Unito che avevano già un rappresentante fiscale, in data antecedente al 1° gennaio 2021, potranno comunque continuare ad operare all’interno del territorio italiano senza dover aprire una nuova posizione IVA. L’identificazione diretta, infatti, è sempre una opzione ma è sempre garantito il diritto di operare con l’istituto rafforzato della Rappresentanza IVA.