Ancora una volta si discute sull’arbitrabilità delle controversie in materia societaria
Il D.lgs. 5/2003 prevede che anche le controversie in materia societaria possano essere devolute ad arbitri tramite la c.d. clausola compromissoria presente all’interno dello statuto sociale, purché – analogamente all’arbitrato di diritto comune – le stesse non vertano su diritti indisponibili.
Con la recente sentenza emessa dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, R.G. n. 20401/2017, i giudici capitolini hanno chiarito le condizioni di arbitrabilità delle controversie societarie vertenti sulla validità delle delibere assembleari. Seguendo l’ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il collegio ha ribadito che rimane primario indice di indisponibilità del diritto la circostanza che il contenuto della delibera oggetto di impugnazione riguardi o meno quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
La sentenza in esame ha il merito di specificare il concetto di mancanza assoluta di informazione che, eccezionalmente in qualità di vizio procedurale, determina la nullità della delibera assembleare ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c. e che, pertanto, esula dalla convenzione arbitrale.
In particolare, è stato evidenziato che la norma in esame si riferisce esclusivamente al procedimento di convocazione dell’organo assembleare, riproponendo nella disciplina delle S.r.l. il rimedio previsto per la mancata convocazione dell’assemblea nella disciplina delle S.p.A., piuttosto che a quelle condotte, illegittime e/o non diligenti, degli amministratori che non permettono ai soci di partecipare al momento assembleare in maniera informata e consapevole.
La pronuncia in commento è sintomatica del fatto che la giurisprudenza di merito consideri ormai totalmente superato quell’orientamento minoritario di apertura (comunque singolare nel panorama giurisprudenziale) che, adottando un approccio di natura puramente contrattualistica, nell’individuazione delle controversie deferibili agli arbitri non faceva distinzione alcuna tra interesse individuale/collettivo e natura derogabile/inderogabile della norma violata.
I professionisti Andersen & Legal sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’argomento in commento.