Omesso versamento IVA: pagamento preferenziale dipendenti non discriminante del reato penale
La Terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 43456/2018 ribadisce che in caso di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (art. 10 ter D.lgs. 74/2000), la causa di non punibilità ex art. 45 del Codice Penale ha un perimetro di azione molto ristretto e sottoposto a condizioni ben precise.
Nel caso in questione, un imprenditore aveva omesso di versare l’IVA dovuta preferendo pagare i propri dipendenti. Tuttavia per la Cassazione la crisi di impresa di per sé non basta a giustificare l’omesso versamento penalmente rilevante in materia di IVA. Di fatto per scriminare il reato omissivo devono verificarsi quattro condizioni: l’assenza di un margine di scelta (nel caso in esame invece l’imprenditore disponeva di liquidità di cassa), la mancanza di una scelta politica imprenditoriale (al contrario in questo caso l’imprenditore ha preferito pagare i dipendenti), l’assenza di concause (rappresentate nel caso dal non aver accantonato il dovuto) e la presenza di fatti non prevedibili e non imputabili all’imprenditore.
Mancando queste condizioni, il pagamento “preferenziale” dei dipendenti, a fronte del mancato accantonamento dell’imposta, rappresenta una scelta di politica aziendale sufficiente a integrare il reato omissivo ex art. 10 ter D.lgs. 74/2000.
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