Obbligo di nomina dell’organo di controllo – revisore. Come determinare il numero dei dipendenti

L’articolo 2477, comma 2, cod. civ. ha rivisto i limiti per la nomina dell’organo di controllo, disponendo  la nomina obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

La verifica dei parametri deve essere eseguita con riferimento ai due anni precedenti (2017 e 2018).

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore; se l’assemblea non vi provvede, la nomina viene effettuata dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Le società già costituite alla data del 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, entro nove mesi dalla predetta data (16 dicembre 2019).

Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa (ora Libro Unico del Lavoro – Lul) e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi, gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA, salvo i casi in cui il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tale circostanza si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Il calcolo indicato dal D.M. 18.04.2005 si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari.