Nuovi codici fattura elettronica per utilizzo del plafond
Con il Provvedimento n. 99922/2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove codifiche per la corretta emissione e trasmissione delle fatture elettroniche tramite Sdi.
Tali modifiche interessano, tra gli altri, quei soggetti che intendono conseguire lo status di esportatori abituali al fine di maturare il plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA.
Le nuove codifiche riguardano il tipo e la natura del documento e saranno obbligatorie a partire dal 1° ottobre 2020, ma potranno essere utilizzate, in via facoltativa, già dal prossimo 4 maggio 2020.
Le operazioni non imponibili che concorrono alla determinazione del plafond saranno identificate con i codici N3.1 – N3.2 – N3.3 – N3.4. La nuova codificazione riproduce indirettamente la suddivisione dei campi del rigo VE30 della dichiarazione annuale IVA, anche nell’ottica della bozza precompilata prevista per le operazioni 2021.
Più in particolare, il codice N3.1 riguarderà le cessioni all’esportazione ex art. 8 comma 1 lett. a), b) e b-bis) del DPR 633/72 e includerà, ragionevolmente, le cessioni alle esportazioni “triangolari” e le estrazioni dal deposito IVA con trasporto o spedizione al di fuori dell’Ue (art. 50-bis comma 4 lett. g) del DL 331/93).
Il codice N3.2 identificherà invece le cessioni intracomunitarie (art. 41, commi 1 e 2, del DL 331/93), incluse le “triangolari” e le estrazioni dal deposito IVA con trasporto in altro Stato Ue (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del DL 331/93).
Il codice N3.3 sarà riconducibile alle sole cessioni nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino (art. 71 del DPR 633/72).
Infine, tutte le altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond saranno identificate dal codice N3.4. Tra queste, i servizi internazionali (art. 9 comma 1 del DPR 633/72), le operazioni con Città del Vaticano (art. 71 del DPR 633/72) e con organismi internazionali (art. 72 del DPR 633/72).
Per effetto del Provvedimento, nuove specifiche tecniche verranno introdotte anche per i fornitori di esportatori abituali. Questi soggetti emetteranno il documento in regime di non imponibilità utilizzando il codice N3.5 e contestualmente dovranno inserire i dati degli estremi del protocollo di ricezione della lettera d’intento per effetto dell’art. 12-septies del DL n.34/19.
Una particolarità delle nuove disposizioni riguarderà il margine delle operazioni non imponibili relative ai beni usati (art. 37 comma 1 del DL 41/95). Il margine non imponibile identificabile con il codice N3.1 o N3.2 dovrà infatti essere isolato dalla quota parte dei corrispettivi, che verrà invece associato al nuovo codice N3.6 (utilizzato per tutte le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond).
Da ultimo, va ricordata la possibilità di regolarizzare l’eventuale splafonamento (acquisti oltre il limite del plafond disponibile ex art.7 comma 4 del DLgs 471/97) mediante emissione di fattura elettronica inviata allo Sdi, essendo adesso previsto lo specifico tipo documento “TD21”.
