Nuove regole per i rappresentanti fiscali IVA: requisiti e garanzie
L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove disposizioni operative per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale ai fini IVA e per i soggetti che hanno nominato un rappresentante IVA e che vogliono porre in essere operazioni intracomunitarie (Provvedimenti n. 178713 del 14 aprile 2025 e n. 186368 del 17 aprile 2025).
Tali disposizioni riguardano sia i nuovi rappresentanti fiscali sia quelli già operativi, stabilendo criteri più rigorosi per garantire la trasparenza e la solvibilità fiscale.
Sintesi delle novità introdotte – Ruolo del Rappresentante IVA
Si ricorda che i soggetti non residenti possono nominare un rappresentante fiscale per adempiere agli obblighi connessi all’applicazione dell’IVA, a condizione, tra l’altro, che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972, per poter svolgere il ruolo di rappresentante fiscale, sarà quindi da ora in poi necessario:
- soddisfare i requisiti soggettivi indicati nell’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del MEF n. 164/1999 e,
- in funzione del numero di soggetti rappresentati, presentare un’adeguata garanzia.
Requisiti soggettivi del rappresentante fiscale
Come detto, i soggetti che intendono assumere il ruolo di rappresentante fiscale devono attestare il possesso di requisiti quali:
- onorabilità
- affidabilità fiscale
- posizione legale
Si noti che in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente.
Inoltre, per i rappresentanti fiscali diversi dalle persone fisiche, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi deve essere resa da ciascun legale rappresentante indicato nel modello di inizio attività o di variazione dati IVA.
Il possesso di tali requisiti potrà essere autocertificato tramite la presentazione di idonea autocertificazione predisposta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di subentro o nomina di nuovi legali rappresentanti, la dichiarazione dovrà essere presentata contestualmente alla trasmissione del relativo modello IVA.
Prestazione della garanzia
La garanzia che deve essere presentata dai soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale deve:
- essere prestata sotto forma di deposito cauzionale in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, oppure tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
- essere intestata al Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, e va consegnata direttamente o tramite il rappresentante fiscale presso la stessa Direzione provinciale
- avere un importo parametrato al numero di soggetti rappresentati
- 30.000 euro: per 2–9 soggetti
- 100.000 euro: per 10–50 soggetti
- 300.000 euro: per 51–100 soggetti
- 1.000.000 euro: per 101–1.000 soggetti
- 2.000.000 euro: per oltre 1.000 soggetti
- avere una durata non inferiore a 48 mesi, a decorrere dalla data di presentazione alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate (trascorso tale periodo, non è richiesto il rinnovo della garanzia)
- avere un contenuto conforme a quanto specificato nel provvedimento n. 186368/E/2025
I rappresentanti fiscali sono tenuti a presentare entrambi i documenti (attestazione dei requisiti e garanzia) contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o di variazione dati IVA, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.
Regime transitorio
I rappresentanti fiscali già operativi al 17 aprile 2025 (data di pubblicazione dei provvedimenti) sono tenuti a trasmettere – entro il 16 giugno 2025 – la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi e, ove previsto, a prestare la relativa garanzia secondo le modalità stabilite.
In assenza di adempimento, l’Agenzia delle Entrate notificherà, tramite PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.
A decorrere dalla data della comunicazione, il rappresentante fiscale disporrà di ulteriori 60 giorni per regolarizzare la propria posizione, presentando la dichiarazione e, se dovuta, la garanzia necessaria per conservare l’incarico. Trascorso inutilmente tale termine, l’Agenzia procederà con la cessazione d’ufficio delle partite IVA coinvolte. Si segnala che ai rappresentanti che non adempiono ai nuovi obblighi si applica una sanzione amministrativa che va da 3.000 a 50.000 euro, senza possibilità di usufruire del cumulo giuridico.
Si segnala inoltre che anche i soggetti non residenti né in Paesi UE né in quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), che hanno nominato un rappresentante fiscale e intendono effettuare operazioni intracomunitarie in Italia, sono tenuti alla prestazione di una garanzia per l’inserimento nella banca dati VIES, come previsto dal nuovo comma 7-quater dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972.
Modalità operative per l’accesso al VIES
A partire dal 14 aprile 2025 l’accesso al VIES per soggetti extra-UE/SEE con rappresentante fiscale richiede una garanzia preventiva. In relazione a tale obbligo, è necessario distinguere tra tre tipologie di soggetti passivi:
- coloro che non sono ancora titolari di partita IVA: in questo caso, la garanzia deve essere prestata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale si esercita l’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES
- coloro che possiedono già una partita IVA, ma non risultano ancora iscritti al VIES: sono tenuti a fornire la garanzia prima di presentare la richiesta di inclusione nella banca dati
- coloro che, alla data del 14 aprile 2025, risultano già inclusi nel VIES: dovranno prestare la garanzia entro il 13 giugno 2025. In caso di mancata presentazione, l’Agenzia delle Entrate notificherà al rappresentante fiscale, tramite PEC o raccomandata A/R, l’avvio del procedimento per l’esclusione dal VIES del soggetto non residente. Da tale comunicazione decorrerà un ulteriore termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione, trascorsi i quali l’iscrizione nella banca dati sarà revocata d’ufficio e la partita IVA italiana verrà esclusa dal VIES
La garanzia che deve essere presentata dai soggetti che desiderano essere inclusi nel VIES deve:
- essere prestata sotto forma di deposito cauzionale in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, oppure tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
- essere intestata al Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, e va consegnata direttamente o tramite il rappresentante fiscale presso la stessa Direzione provinciale
- avere un importo minimo di 50.000 euro
- avere una durata non inferiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di presentazione alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate (trascorso tale periodo, non è richiesto il rinnovo della garanzia)
- avere un contenuto conforme a quanto specificato nel provvedimento n. 178713/E/2025
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