Nuova normativa sul Design europeo: ecco cosa cambia

Il 18 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il nuovo “design package”, che comprende il Regolamento EU 2822/2024 e la Direttiva EU 2823/2024. Tale pacchetto di norme, lungamente atteso, modifica e aggiorna la precedente normativa sul design comunitario, ammodernandola e rendendola al passo con i tempi.

Il nuovo “design package” apporta alla materia del design dell’UE una serie di novità molto interessanti e costituirà un importante incentivo per le aziende – comprese quelle piccole – a tutelare i propri disegni e modelli. Necessaria, sarà, comunque sempre l’assistenza di consulenti esperti della materia, per valutare con efficacia la tutela più adeguata e gli strumenti idonei a tale scopo.

Per fare chiarezza sul tem, i professionisti di Andersen Emanuele Sacchetto e Francesco Inturri hanno preparato un approfondimento per illustrarne le principali novità.

Finalità del nuovo “design package” e principali novità

Giungendo dopo oltre vent’anni (il Regolamento europeo che va a modificare il nuovo Reg. 2822/2024 risale, infatti, al 2002), la prima fondamentale finalità che il nuovo “design package” persegue è quella di modernizzare la disciplina sul design europeo, aggiornandola alla luce delle innovazioni tecnologiche (vi sono norme che riguardano, ad esempio, la stampa 3D, l’IA e il metaverso). Inoltre, la nuova normativa europea persegue un tentativo sempre maggiore di armonizzazione delle procedure a livello europeo, puntando altresì a rendere più “attraente” e agevole la tutela del design anche per le piccole imprese.

Le novità che discendono dal “design package” sono molte e di diversa natura. Ecco di seguito le principali, per rilevanza e impatto sulle imprese.

  • Novità terminologico-formali

Non si parlerà più di “design comunitario”, bensì di “design dell’Unione Europea”, in linea con l’aggiornamento terminologico già avvenuto per i marchi europei. Inoltre, sarà ora possibile utilizzare il simbolo (D) sul prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o a cui è applicato (al pari di quanto avviene già con il simbolo ® per i marchi registrati), per informare il pubblico della tutela del proprio disegno/modello, con effetto deterrente. Tale segno potrà essere accompagnato dal numero di registrazione del disegno o modello o da un collegamento ipertestuale alla sua iscrizione sul registro.

  • Ampliamento dell’oggetto della tutela

Il design potrà ora essere costituito anche da un movimento, da transizioni o da qualsiasi altro tipo di animazione (in altre parole, sarà ora possibile depositare direttamente un file in movimento raffigurante il disegno o modello).

Inoltre, si potrà registrare un disegno o modello indipendentemente dalla sua incorporazione in un oggetto fisico, ampliando così la tutela – ad esempio – anche del design che appare su uno schermo.

Da ultimo, potranno ottenere tutela anche elementi del disegno o modello che non siano sempre visibili (si pensi, ad esempio, a un prodotto su cui appaiono immagini solo dopo la sua accensione), purché tali caratteristiche non sempre visibili del prodotto siano comunque “visibilmente illustrate” nella domanda depositata.

  • Ampliamento dei diritti conferiti sul design

Da oggi, potrà costituire violazione dei diritti sul disegno o modello l’attività di chi crea, scarica, copia, condivide, distribuisce qualsiasi supporto/software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato su cui sia applicato (ciò è applicabile, ad esempio, alla stampa 3D).

  • Nuovi limiti alla tutela del design

È stata poi inserita la c.d. “clausola di riparazione”, che ha introdotto un limite di tutela escludendo espressamente che i pezzi di ricambio possano essere oggetto di tutela come disegni e modelli. In particolare, si è chiarito che non è protetto il disegno o modello che costituisce una “componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente e che è utilizzato […] al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario” (art. 20 bis Reg. EU 2822/2024). Tale disposizione avrà effetti molto positivi per il mercato. Se si pensa, infatti, ad esempio al settore automotive, essa comporterà un abbassamento dei costi di riparazione, con conseguente maggior potere di acquisto dei consumatori e più competitività a livello europeo.

  • Novità sulla procedura di deposito

Da oggi sarà possibile depositare domande multiple di registrazione di design “multiclasse”, contenenti – cioè – più disegni non più necessariamente appartenenti alla medesima classe merceologica della Classificazione di Locarno (com’era in precedenza). Ad esempio, quindi, sarà possibile depositare, all’interno della stessa domanda, un disegno di un’automobile e quello del display utilizzato al suo interno (pur appartenendo questi a due classi di prodotto differenti). Tale regola costituisce un interessante incentivo alla registrazione di disegni e modelli e comporterà un risparmio di costi per le imprese e una semplificazione della procedura di deposito.

Tuttavia, le domande multiple non potranno più contenere un numero illimitato di disegni (come in passato), dovendosi limitare ad un massimo di 50.

  • Nuove tasse di deposito e rinnovo

Da ultimo, cambiano le tasse di deposito e rinnovo dei disegni e modelli dell’UE.

Per quanto riguarda il primo deposito, l’ammontare delle nuove tasse è simile al precedente: 350 euro per il primo design depositato (come in passato); 125 euro per ciascun design aggiuntivo dal 2° al 50° (anziché, precedentemente, 175 euro per i disegni dal 2° al 10° e 80 euro per il numero illimitato di disegni depositati in una domanda multipla dopo l’11°).

Per quanto riguarda, invece, il rinnovo, le tasse variano notevolmente, aumentando rispetto al passato: 150 euro per il rinnovo del primo quinquennio (anziché i 90 euro del passato), 250 euro per il rinnovo del secondo quinquennio (anziché i 120 euro del passato), 400 euro per il rinnovo del terzo quinquennio (anziché i 150 euro del passato) e 700 euro per il rinnovo del quarto e ultimo quinquennio (anziché i 180 euro del passato). Tale aumento considerevole e progressivo dei costi di rinnovo nei rinnovi successivi al primo deposito trova giustificazione nella finalità – di per sé lodevole – di disincentivare il mantenimento di registrazioni di disegni che possano non essere più di interesse per la società (c.d. “cimitero di design”), che costituisce un limite ingiustificato al progresso e alla concorrenza.

Entrata in vigore e applicabilità del “design package”

Se il “design package” entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta EU (avvenuta il 18 novembre 2024 sia per il Regolamento EU 2822/2024 che per la Direttiva EU 2823/2024), diventerà applicabile tuttavia gradualmente. Infatti, il Regolamento EU 2822/2024 sarà applicabile a far data dal 1° maggio 2025, mentre per il recepimento necessario della Direttiva EU 2823/2024 gli Stati membri avranno tempo fino al 9 dicembre 2027.