Nuova modifica nella disciplina delle collaborazioni

Il 2 novembre 2019 è stata pubblicata la Legge n. 128/2019 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente, la legge di conversione, modificando l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 ne ha ampliato la portata, prevedendo l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si realizzano in prestazioni di lavoro continuative “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, organizzate dal committente, d’ora in poi non sarà nemmeno più necessaria la definizione da parte del committente dei tempi e del luogo di lavoro.

Sono rimaste escluse dalla modifica come in precedenza:

  1. le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  2. le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  3. le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  4. le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., individuati e disciplinati dall’articolo 90 della L. 289/2002;
  5. le collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al D.Lgs. n. 367/1996;
  6. le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla L. 74/2001.

Un capo specifico (il V-bis) è dedicato alla “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” che si aggiunge al testo del D.L.gs. n. 81/2015.

Tra le principali novità che intendono assicurare ex lege trattamenti minimi contrattuali, assicurativi e salariali per i c.d. riders si prevede un’indennità risarcitoria (di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno) nel caso in cui il contratto di lavoro non sia stipulato per iscritto (art. 47- ter); il divieto di cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti; la previsione di una maggiorazione (non inferiore al 10 per cento) in caso di lavoro notturno, festivo o svolto in presenza di “condizioni metereologiche sfavorevoli”, determinata dagli stessi contratti collettivi o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro (art. 47-quater) e l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( art. 47- septies).