Novità in materia di fatturazione elettronica 1° luglio 2022
Il 1° luglio 2022 costituirà un momento determinante per le modalità di comunicazione delle operazioni di diversi soggetti passivi IVA, per i quali sarà introdotto, a determinate condizioni, l’obbligo di fatturazione elettronica.
I soggetti interessati dalle novità in tema di tema di IVA sono:
- contribuenti forfettari, soggetti in regime di vantaggio e Associazioni sportive dilettantistiche;
- contribuenti che effettuano operazioni con soggetti non residenti e non stabiliti, sebbene identificati ai fini IVA in Italia;
- soggetti passivi IVA aventi rapporti con San Marino.
E-fattura per i forfettari, soggetti in regime di vantaggio e ASD
La prima novità ha come ratio la necessità di allargare la platea dei soggetti con obbligo di fatturazione elettronica e di continuare il processo di lotta all’evasione fiscale.
Dal 1° luglio 2022, in applicazione di quanto previsto dall’art.18. Dl 36/2022, viene meno l’esonero dall’obbligo di e-fattura per i titolari di partita IVA in regime forfettario, per i soggetti in regime di vantaggio (ex art.27, comm. 1 e 2, Dl 98/2011) e per le ASD che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi complessivi superiori a 25 mila euro.
Di conseguenza l’esonero sussiste per i soggetti che non superano la suddetta soglia, i quali potranno continuare ad emettere fattura in formato cartaceo fino al 1° gennaio 2024. A partire da questa data, tutti i soggetti appartenenti ai regimi di “vantaggio” avranno l’obbligo di emettere fatture elettroniche.
Inoltre, è previsto un periodo transitorio dal 1° luglio al 30 settembre 2022 nel quale non saranno irrogate le sanzioni di cui all’art.6, comma 2, del D.lgs. 471/97, se la fattura è emessa entro la fine del mese successivo.
Infine, con l’obbligo di fattura elettronica conseguirà anche quello di conservazione elettronica ai sensi dell’art.39 Dpr 633/1972.
Operazioni con l’estero
Il 1° luglio rappresenterà una data cruciale anche per il c.d. esterometro, in quanto le operazioni attive e passive con soggetti esteri non residenti (anche quelli identificati ai fini IVA in Italia) dovranno transitare dallo SDI in formato Xml. Ne consegue quindi il venir meno dell’obbligo di trasmissione della comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere.
Restano escluse dall’obbligo di comunicazione in esterometro le operazioni certificate da fattura elettronica e quelle relative a transazioni intercorse con paesi extra-Ue documentate con bolletta doganale di import/export.
Tenuto conto delle novità introdotte, è importante considerare i seguenti aspetti potenzialmente critici:
- la gestione del flusso passivo, che comporta la conversione in formato Xml delle fatture estere ricevute e delle autofatture, nonché la loro successiva trasmissione allo SDI;
- le tempistiche di trasmissione delle fatture ricevute dall’estero, le quali, infatti, devono essere inviate entro il 15 del mese successivo al ricevimento o all’effettuazione dell’operazione;
- l’invio allo SDI anche delle operazioni fuori campo IVA.
Operazioni con San Marino
La fatturazione elettronica sarà obbligatoria dal prossimo 1° luglio anche per le operazioni tra soggetti passivi italiani e sammarinesi.
I soggetti interessati sono tutti coloro che per legge sono obbligati a emettere e-fattura, compresi quelli per i quali l’obbligo decorre dal terzo trimestre 2022 e i soggetti esteri con rappresentante fiscale in Italia.
Le operazioni interessate sono acquisti/cessioni e trasferimenti di beni a titolo non traslativo della proprietà. Sono invece escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le operazioni di trasferimento temporaneo dei beni.
Il momento dell’effettuazione della cessione coincide con la spedizione dall’Italia o da San Marino. Inoltre, per le cessioni dall’Italia rileva la fatturazione anticipata o l’incasso, anche parziale, del corrispettivo.
Per quanto concerne le prestazioni di servizi verso San Marino l’emissione della fattura elettronica resta facoltativa, come sancito anche dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 211273/2021, eccetto per le prestazioni fuori campo IVA effettuate fuori dall’Unione europea.