No alle compensazioni in caso di chiusura partita IVA e VIES

L’art. 2 del D.L. 124/2019, in vigore dal 27.10.2019, ha modificato la previgente disciplina della compensazione orizzontale, introducendo tre nuovi commi all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 (più precisamente i commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies). La nuova norma impedisce la compensazione di crediti mediante modello F24 i) ai contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA e ii) ai contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES.
Nel primo caso e cioè qualora sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, l’esclusione di cui sopra opera sia per i crediti IVA, sia per i crediti relativi alle imposte sui redditi IRPEF/IRES ed IRAP. L’esclusione è espressamente valida anche per i crediti d’imposta maturati con riferimento ad un’attività esercitata con partita IVA diversa da quella chiusa.
Nel caso di esclusione dalle banche dati VIES ex art. 35, comma 15bis, del DPR 633/1972, invece, la nuova norma si riferisce ai soli crediti IVA e si intende valida sino a quando non siano state rimosse le irregolarità che hanno condotto al provvedimento di esclusione dal VIES.
Si precisa che, in caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione della norma in questione, il modello F24 viene scartato dall’Agenzia delle Entrate, la quale comunica detto scarto tramite i servizi telematici al soggetto che ha provveduto alla trasmissione.
Lo scarto del modello per effetto della nuova disciplina potrebbe essere soggetto alla nuova sanzione di euro 1.000 di cui all’art. 15 comma 2ter del D. Lgs. 471/1997.

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