Proroga dei versamenti al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.71/E del 1° agosto 2019, ha chiarito la possibilità per i soggetti che hanno usufruito della proroga dei versamenti al 30 settembre di posticipare il pagamento delle imposte al 30 ottobre, applicando in tal caso la maggiorazione dello 0,4% sulle somme dovute.
La proroga, intervenuta ai sensi dell’art12.quinques, commi 3 e 4 del DL 30 aprile 2019 ha infatti influito sulla possibilità riconosciuta ai contribuenti di rateizzare le imposte dovute come disposto dall’art.20 del D.Lgs.241/97.
I contribuenti che decidono di rateizzare quanto dovuto, lo potranno fare in tre rate aventi diversa scadenza a seconda che siano titolari o meno di partita IVA.
I versamenti rateizzati, soggetti ad applicazione di interessi, potranno essere eseguiti nelle date riassunte nelle tabelle sottostanti.
Soggetti titolari di partita IVA |
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N.rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza con maggiorazione | Interessi di rateizzazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 16 ottobre | 0,18 | 18 novembre | 0,18 |
3 | 18 novembre | 0,51 |
Soggetti NON titolari di partita IVA |
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N.rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza con maggiorazione | Interessi di rateizzazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 31 ottobre | 0,33 | 31 ottobre | 0,18 |
3 | 2 dicembre | 0,66 | 2 dicembre | 0,33 |
Sino alla data del 30 settembre è fatta salva la possibilità di eseguire i versamenti delle imposte senza usufruire dei termini prorogati corrispondendo quanto dovuto in forma rateatale senza applicazione di interessi oppure effettuando versamenti in scadenze e importi a libera scelta.
In caso di rateazione rimane necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata e il numero complessivo delle stesse (es. “0105”, “0205”, “0305”, “0405”, “0505”).
I professionisti di Andersen & Legal restano a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
