Sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia: l’undicesimo pacchetto e le contromisure russe

Lo scorso 23 giugno sono stati adottati i nuovi regolamenti dell’UE nei confronti della Federazione Russa a causa del proseguimento della guerra contro l’Ucraina. Le nuove misure restrittive hanno focus sul rafforzamento dei controlli sulle esportazioni e prevedono, inoltre, un nuovo meccanismo antielusione per le aziende sospettate di aggirare i divieti. Questo approfondimento mira a fornire una panoramica delle nuove misure restrittive, analizzando i loro obiettivi, ambito di applicazione e impatto potenziale.

 

Misure di antielusione e misure restrittive per il commercio

Il Regolamento (UE) 2023/1214 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive contro la Russia, incide nuovamente sulla movimentazione di beni da e verso la Russia e la prestazione di servizi.

Strumento di antielusione

L’Unione intende rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale tra l’UE e i paesi terzi per garantire il rispetto dei regolamenti sulle sanzioni. Qualora tale cooperazione non dovesse produrre l’effetto voluto, l’Unione potrà ricorrere al nuovo strumento di antielusione che è stato introdotto attraverso inserimento del nuovo articolo 12 septies al Regolamento 833/2014.

Tale norma prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell’allegato XXXIII, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato in tale allegato. Il divieto è esteso, inoltre, alla prestazione di assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai suddetti beni e alle tecnologie, alla fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria in relazione ai beni stessi, nonché al trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato XXXIII.

Saranno compresi nell’allegato XXXIII solo i beni e le tecnologie sensibili a duplice uso, o i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza, in modo da rafforzarne la capacità bellica e la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014 e per i quali è elevato e continuato il rischio di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia da paesi terzi dopo la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall’Unione.

Viene previsto che l’allegato XXXIII specificherà, per ciascun bene o ciascuna tecnologia elencati, i paesi terzi verso i quali sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione. Saranno compresi solo i paesi terzi che hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni e tecnologie elencati in tale allegato ed esportati dall’Unione, nonostante le precedenti azioni di informazione e assistenza dell’Unione al paese in questione.

Al momento l’allegato XXXIII non contiene alcuna indicazione circa i beni e servizi e paesi terzi. Detta misura antielusiva è pensata come rimedio eccezionale e di ultima istanza, qualora altre misure intraprese dalla Unione nei confronti dei paesi terzi interessati dovessero rivelarsi insufficienti.

Nuovo Paese partner

Lo stesso Regolamento 2023/1214 aggiunge la Svizzera all’elenco dei Paesi partner dell’Unione Europea di cui all’allegato VIII. Ricordiamo che i Paesi qualificati come partner sono beneficiari di alcune deroghe ai divieti introdotti dallo stesso Regolamento 833/2014.

Diritti IP e segreti commerciali

Ai divieti relativi alla movimentazione di beni e tecnologie per i quali vige il divieto di export verso la Russia (beni a duplice uso, beni dell’allegato VII, ecc.) viene aggiunto il divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai detti beni e tecnologie e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

Transito nel territorio russo

Viene prevista l’estensione del divieto di transito per beni e tecnologie elencati:

  • nell’allegato VII che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia
  • nell’allegato XI che ricomprende i beni adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale
  • nell’allegato XX che contiene l’elenco di carboturbi e additivi ai carburanti.

Ricordiamo che gli allegati sopra menzionati comprendono i beni per i quali è già stabilito il divieto di trasferimento a qualsiasi persona fisica o entità in Russia, o per un uso in Russia. Il nuovo divieto di transito mira a ridurre il rischio di elusione del divieto di vendita precedentemente stabilito.

In deroga al divieto di transito, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi espressamente consentiti dal Regolamento 833/2014.

Nuove restrizioni all’esportazione

Le modifiche al Regolamento 833/2014 prevedono ampliamento degli elenchi dei beni ricompresi nell’allegato VII, nel quale sono aggiunti, a titolo esemplificativo, componenti elettronici, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo.

È stato allargato, inoltre, l’elenco dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe di cui all’allegato XXIII.

Vengono rafforzate le restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII obbligando agli importatori di prodotti siderurgici sottoposti alle sanzioni che sono stati trasformati in un paese terzo di dimostrare che i fattori produttivi utilizzati non provengono dalla Russia.

Sono previsti anche le nuove misure nel settore automobilistico, con le quali viene esteso il divieto di esportazione di automobili di lusso a tutte le autovetture nuove e usate al di sopra di una determinata dimensione del motore e a tutti i veicoli elettrici e ibridi.

Restrizioni relative alla navigazione

Il nuovo pacchetto di sanzioni introduce nuove norme che vietano, a decorrere dal 24 luglio 2023, a dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l’autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.

Un’autorità competente non dà l’accesso a una nave che omette di comunicare all’autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all’interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro.

Vendita di valori immobiliari

Con la modifica dell’art. 5 septies del Regolamento 833/2014 si allarga l’ambito del divieto di vendere valori mobiliari ai cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Il divieto viene esteso ai valori mobiliari in qualsiasi valuta emessi dopo il 6 agosto 2023, e non solo ai valori mobiliari denominati in valuta ufficiale di uno Stato membro, come era in precedenza previsto.

Elenco dei sostenitori diretti del complesso militare e industriale russo

Il Regolamento 1214/2023 ha ampliato l’elenco dei soggetti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza inclusi nell’allegato IV del Regolamento 833/2014, a cui sono stati aggiunti 87 soggetti.

Viene, inoltre, modificata la definizione dell’allegato medesimo. Secondo la nuova formulazione, lo stesso contiene le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che sono utilizzatori finali militari, fanno parte del complesso militare-industriale russo o hanno legami commerciali o di altro tipo con il settore della difesa e della sicurezza della Russia o lo sostengono in altro modo. Tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza. L’elenco comprende anche le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di paesi terzi diversi dalla Russia. La loro inclusione nell’allegato IV non comporta alcuna attribuzione di responsabilità per le loro azioni alla giurisdizione in cui operano.

Trasporti su strada

Al divieto precedentemente imposto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’Unione viene aggiunto il divieto al trasporto di merci effettuato nel territorio dell’Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.

Tale divieto non si applica fino al 30 giugno 2023 al trasporto di merci iniziato prima del 24 giugno 2023, purché il rimorchio o il semirimorchio: a) si trovasse già nel territorio dell’Unione alla data 24 giugno 2023; o b) debba transitare attraverso l’Unione per ritornare in Russia.

 

Listing

Per quanto riguarda le misure individuali e congelamento di beni, il Regolamento (UE) 1215/2023 introduce alcune importanti modifiche sui criteri di inserimento delle persone fisiche e giuridiche nell’elenco dei soggetti listati previsto dal Regolamento 269/2014.

Nuovi criteri

Con l’aggiornamento dei criteri di designazione, le autorità europee hanno la facoltà di designare soggetti che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni dei rispettivi Regolamenti UE, o altrimenti vanificano significativamente tali disposizioni.

Viene aggiunto un ulteriore criterio per i soggetti IT, prevedendo l’inserimento nelle liste delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo o con una licenza di “armi e attrezzature militari” rilasciata dal ministero russo dell’Industria e del commercio.

Allo stesso tempo le modifiche prevedono numerose deroghe che danno possibilità alle autorità competenti di uno Stato membro di autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche.

Nuovi soggetti listati

Infine, il Regolamento (UE) 1216/2023 di esecuzione ha aggiunto all’allegato I del Regolamento (UE) 269/2014 71 persone e 33 entità responsabili di azioni volte a compromettere o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Con queste ultime disegnazioni, le misure soggettive si applicano attualmente complessivamente a quasi 1800 persone ed entità.

 

Contromisure russe

Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la Russia imporrà misure di ritorsione dopo l’adozione dell’11° pacchetto di sanzioni dell’UE. Esse saranno dirette contro gli europei che aiutano a Kiev. La Russia amplierà in modo significativo l’elenco dei rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati membri dell’UE a cui sarà vietato l’ingresso nel territorio russo.  Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che l’introduzione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte dell’Unione Europea è illegittimo e mina le prerogative legali internazionali del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

I divieti di ingresso saranno imposti ai rappresentanti delle agenzie di sicurezza, delle organizzazioni statali e commerciali degli Stati membri dell’UE che sono stati coinvolti nell’assistenza militare a Kiev. Le stesse restrizioni potrebbero riguardare i cittadini europei. Anche ai parlamentari che promuovono un’agenda conflittuale con la Russia sarà vietato l’ingresso nella Federazione Russa.

 

Conclusioni

L’11° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia rappresenta un ulteriore passo nella risposta dell’UE al proseguimento della guerra contro l’Ucraina. Le nuove sanzioni possono avere un impatto significativo sull’economia russa, sulle persone coinvolte nelle violazioni dei diritti umani e sulle relazioni tra l’UE e la Russia nel complesso. L’attuazione delle sanzioni e il loro impatto saranno monitorati attentamente nel contesto delle relazioni UE-Russia in evoluzione.

I professionisti di Andersen sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nel presente articolo.

 

Tatiana Karabanova