Trust liquidatorio: controversie in tema di imposte
Deve essere applicata l’imposta di donazione all’atto di dotazione del trust liquidatorio?
Attraverso l’ordinanza n. 5766 del 3 marzo 2020, i Giudici Ermellini hanno fornito il criterio che permette di identificare le fattispecie di trust liquidatorio che sono assoggettabili all’imposta di donazione.
In merito alla domanda posta nell’incipit del presente testo, i Giudici di Piazza Cavour hanno fornito una risposta che prevede due possibili soluzioni.
-In ipotesi di trust liquidatorio, se i contraenti vogliono il reale e definitivo trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, a fini liquidativi e con un conseguente reale arricchimento del beneficiario, allora verrà applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale con aliquota 8%.
-In caso contrario, qualora il trust liquidatorio non individui i reali beneficiari dell’operazione e non possa quindi escludersi un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente, non si applicherà l’imposta di tassazione proporzionale ma bensì la sola tassazione in misura fissa.
In particolare modo, citando la Sentenza della Cassazione, Sez.5, n. 13626 del 30 maggio 2018, l’ordinanza qui in oggetto precisa che si tratta di trust liquidatorio reale e definitivo, come descritto nella prima ipotesi, quando “il beneficiario sia unico e ben individuato ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno di beni in capo al settlor e una reale volontà di trasferimento”.
Tuttavia, sebbene vengano dettagliate le caratteristiche del trust liquidatorio assoggettabile all’imposta di donazione, la questione desta comunque notevoli perplessità, specialmente se viene analizzata la fattispecie stessa del trust liquidatorio e la ratio dell’imposta sulle successioni e donazioni.
L’ordinanza qui esaminata, menzionando quanto precisato dalla Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31445 del 05 dicembre 2018, afferma che “l’imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità”.
Del medesimo tenore è anche la recente ordinanza n. 7003 del 11 marzo 2020 emessa dai Giudici di Piazza Cavour, la quale afferma che il trasferimento definitivo di ricchezza “che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono prevedibili le imposte proporzionali, si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario
Proprio in merito al tema dell’arricchimento, posto alla base della definizione di imposta sulle successioni e donazioni, è interessante esaminare quanto esposto dal Dr. Luigi Papetti nel suo saggio “Trust e imposte sulle donazioni”. Il trust ha proprio come finalità quella di liquidare i beni aziendali a favore di creditori esistenti già prima della costituzione dell’atto di trust. Dunque, come sostenuto dal Dr. Papetti, è evidente che la “realizzazione delle finalità del trust comporta l’ottenimento da parte dei beneficiari di nulla di più di quanto era già loro dovuto in origine (preventivabile semmai in qualcosa di meno): senza dunque alcun arricchimento”.
A sostegno di quanto esposto dal Dr. Papetti vi è anche una Massima della Commissione Tributaria Regionale di Reggio Emilia, Sentenza n. 424, 12 febbraio 2018, la quale, in merito al trust liquidatorio, afferma esplicitamente che “la costituzione di beni in trust di scopo, come quello con funzioni dì garanzia e solutorie, non determina alcun trasferimento di ricchezza, tale da costituire manifestazione di capacità contributiva […] di conseguenza, viene esclusa la sottoponibilità del trust all’imposta proporzionale sulle donazioni”.
Tale concetto è stato poi ribadito e riconfermato anche dalla Cassazione, ordinanza n. 19167/2019, la quale ha affermato che in caso di trust liquidatorio con scopo solutorio “non vi è arricchimento dei creditori che pur se indicati come beneficiari […] ricevono solo ciò che è di loro spettanza, con la liquidazione di una posta attiva che già appartiene al loro patrimonio (il credito)”.
Pertanto, in luce di quanto sopra esposto, sembra lecito affermare, al contrario di quanto previsto dall’ordinanza ivi oggetto di studio, che il trust liquidatorio non può e non deve essere equiparato sotto il profilo fiscale ad una donazione a causa della mancanza del presupposto necessario richiesto ai fini dell’applicabilità dell’imposta sulla successione e donazione: l’arricchimento.
Si ritiene quindi opportuno un ulteriore intervento del giudice di legittimità al fine di chiarire definitivamente la questione relativa alle imposte da applicare all’atto di dotazione del trust liquidatorio, anche se a parare di chi scrive la soluzione sembra già evidente in virtù del seguente indiscutibile principio: il trust liquidatorio non produce alcun arricchimento in capo al beneficiario.
