Limiti di responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali insoddisfatti

Entro quali limiti il liquidatore di una società di capitali deve essere ritenuto responsabile nei confronti dei creditori sociali non soddisfatti a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese?
Questo è l’interrogativo cui i Giudici Ermellini hanno fornito un’esauriente risposta all’inizio del corrente anno. Con l’ordinanza n. 521 del 15 gennaio 2020, la Sez. III Civile della Corte di Cassazione ha circoscritto l’estensione della responsabilità del liquidatore prevista dall’art. 2495 co. 2 cod. civ.[1]
Il caso affrontato dai Giudici di Piazza Cavour è il seguente.
La società Beta è stata cancellata, su richiesta del liquidatore, dal Registro delle Imprese a seguito della chiusura della fase di liquidazione. Conseguentemente Alfa, creditore privilegiato di Beta, ha agito in giudizio promuovendo un’azione di responsabilità ai danni del liquidatore di Beta. Quest’ultimo infatti, precedentemente all’estinzione della società, aveva proceduto al pagamento di alcuni debiti sociali senza tenere conto del fatto che il credito vantato da Alfa – neppure annotato nel bilancio finale di liquidazione – fosse assistito da privilegio generale.

Il Tribunale di primo grado accertando la responsabilità del liquidatore, lo aveva condannato al risarcimento del danno quantificato nell’ammontare del credito pretermesso: ciò in virtù del fatto che già dall’apertura dello stato di liquidazione Beta risultasse gravemente inadempiente, tanto da dover essere sottoposta ad una procedura fallimentare. Pertanto, il liquidatore doveva essere ritenuto responsabile per il mancato soddisfacimento del creditore Alfa. La Corte d’Appello chiamata a decidere sul gravame ha invece delimitato la responsabilità del liquidatore alle ipotesi di cui all’art. 2495 cod. civ., ovvero alla presenza di condotte “colpose”, in relazione alla natura dell’incarico, che vìolino il “dovere del liquidatore di agire in modo conservativo, utile alla liquidazione, si da evitare la dispersione del patrimonio social, oramai destinato alla liquidazione e dunque al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione dell’attivo, ove presente, a favore dei soci”. Nel caso di specie, i Giudici del gravame hanno accertato il mancato assolvimento dell’onere probatorio, in capo al creditore, del danno imputabile al liquidatore, riconducendo il mancato pagamento all’evidente mancanza di risorse economiche della società.

Dietro ricorso presentato del creditore Alfa, la Corte di Cassazione, chiamata a valutare la fattispecie, ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello.
Il processo ermeneutico operato dai Giudici di Piazza Cavour ha in primis dato una possibile definizione di “colpa del liquidatore”, che sorgerebbe laddove il liquidatore vìoli l’obbligo di liquidare l’attivo patrimoniale senza tener conto dell’ordine legale di priorità dei crediti sociali e il divieto di ripartirlo ai soci prima di aver soddisfatto i creditori.
Sono noti i principi esposti agli articoli 2487, 2489 e 2491, 2° comma, cod. civ., volti a garantire la massima tutela ai creditori: a titolo esemplificativo, l’art. 2491 co. 2, cod. civ. afferma infatti che “i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale soddisfazione dei creditori sociali”.
A ciò si aggiunga pertanto, come riscontrato dall’ordinanza oggetto di illustrazione, l’orientamento di merito secondo cui il liquidatore, in virtù della sua veste di garante dei creditori in questa delicata fase in cui quest’ultimi non possono più fare affidamento sulla produttività dell’impresa, ha l’obbligo di rispettare il precetto della par condicio creditorum.
Ciò ha consentito ai Giudici Ermellini di individuare nel principio della par condicio creditorum, incluso il rispetto delle legittime cause di prelazione ex art. 2741 cod. civ., il corretto parametro per la configurabilità del comportamento colposo, ex art. 2495 co.2 cod. civ., integrante la responsabilità del liquidatore.
In punto di onere della prova, la responsabilità – di natura extracontrattuale – richiede la prova del creditore asseritamente leso sia della condotta dolosa o colposa posta in essere dal liquidatore, sia il danno e sia il nesso causale tra questa e il danno partito dal creditore. Conseguentemente, come esplicitato dall’ordinanza oggetto di illustrazione “il creditore rimasto insoddisfatto dell’attività liquidatoria, per far valere la responsabilità del liquidatore, dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazione, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti”. Dall’altra parte, il liquidatore chiamato a rispondere delle proprie condotte, “dovrà provare l’adempimento dell’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali (costituente la cd. Massa passiva) e l’adempimento dell’obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca esistenti”.

[1] Il secondo comma dell’art. 2495 co. civ. recita appunto: “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”