Legittimo il diritto di exit esercitato dal socio che non ha concorso alla modifica della clausola limitativa della circolazione delle azioni
Cass., Civ., Sez. I, 27 giugno 2022, n. 20546.
Ha diritto di recesso il socio di una società per azioni che non ha concorso alla modifica statutaria volta a sopprimere la clausola di prelazione limitativa della circolazione delle azioni, ciò a prescindere dalla rilevanza sostanziale della modifica stessa.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione in una recentissima sentenza ove è stata chiamata a pronunciarsi circa la legittimità del recesso esercitato dal socio a seguito della deliberazione assembleare che eliminava dallo statuto una clausola limitativa del trasferimento delle azioni della società emittente dal socio della S.p.a. ad una società controllata dal socio stesso.
Ai fini del recesso il socio ha invocato il disposto dell’articolo 2437, comma 2, lettera b), che attribuisce il diritto di exit ai soci dissenzienti o che, in quanto assenti o astenuti, non hanno concorso all’adozione della deliberazione con cui si prevede “l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari”.
Nel caso di specie la Corte di legittimità ha ribaltato l’impugnata pronuncia della Corte d’Appello di Firenze, che, a sua volta, confermava la decisione del Giudice di prime cure.
Nell’ambito dei gradi di merito i giudici hanno dichiarato l’illegittimità del recesso esercitato dal socio considerando la modifica statutaria deliberata dall’assemblea della S.p.a. priva di “rilevanza sostanziale”.
La Corte d’Appello di Firenze ha, in particolare, osservato come la modifica statutaria non avesse determinato alcuna variazione sostanziale della clausola di prelazione in quanto la possibilità di trasferimento infra gruppo non comportava, di fatto, un mutamento del centro decisionale a cui faceva capo la partecipazione del socio.
La Suprema Corte, interrogata sul punto, si è discostata dalla predetta impostazione, evidenziando l’inconferenza della “rilevanza sostanziale” della modifica ed affermando come, ai fini del legittimo esercizio del diritto di exit, sia sufficiente che la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente.
Nell’affermare ciò la Corte ha dato rilevanza al dato testuale della norma, osservando come, nel caso della variazione dell’oggetto sociale (causa di recesso prevista dall’art. 2437, comma 1, lett. a, c.c.) sia stato lo stesso legislatore a dare ingresso ad una valutazione discrezionale volta ad accertare il carattere “significativo” della modifica apportata.
Da ciò la conclusione per cui, negli altri casi di recesso attinenti a modifiche statutarie, in assenza di una specifica disposizione, è necessario dare rilevanza alla sola modifica della clausola, omettendo qualsivoglia valutazione in punto di rilevanza sostanziale.