Legge di Bilancio 2019: approfondimenti e novità

E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 il testo della Legge di Bilancio 2019 n. 145 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Fra le principali novità si segnalano le seguenti:

  • Ires ridotta sui nuovi investimenti ed occupazione: La Legge 145/2018 introduce, un regime agevolativo atto a ridurre l’imposta sul reddito delle società di 9 punti percentuali (dal 24 al 15%) Il nuovo regime prevede la riduzione dell’aliquota IRES al 15% per la parte di utili del periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve disponibili, per l’importo di tali utili accantonati che viene destinato ad investimenti in beni strumentali materiali nuovi nel corso del periodo di imposta o a costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel corso del periodo di imposta. Si precisa che per riserve di utili non disponibili, si intendono le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti (art. 2433 c.c.) in quanto derivanti da processi di valutazione.;
  • Imposta sui servizi digitali – Web tax: Tale imposta grava sui soggetti passivi esercenti attività di impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente: un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro; un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali elencati di seguito realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro. In particolare, per servizi digitali si intendono le attività di:
    • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti dell’interfaccia stessa;
    • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura di beni o servizi;
    • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Al fine dell’imposizione della web tax, i ricavi tassabili devono considerarsi al lordo dei costi ed al netto dell’IVA e di altre eventuali imposte indirette. Non sono tassabili, invece, i ricavi che seppur derivanti dai servizi digitali sopra esposti, afferiscono a servizi “infragruppo”, ovvero vengono resi a soggetti che si considerano controllati, controllanti, o controllati dallo stesso soggetto controllante (art. 2359 c.c.). La web tax prevista dalla Legge di Bilancio 2018 si considera abrogata e la “nuova” web tax esplicherà i suoi effetti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione di G.U. del decreto ministeriale attuativo.

  • Regime forfettario / Flat tax:Sono modificati i requisiti di accesso al regime forfetario (L. 190/2014). Possono accedere al regime i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente (anno d’imposta 2018), hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65.000. Nel caso di esercizio di attività con diverso codice ATECO, si assume la somma delle attività esercitate. Inoltre viene eliminata la clausola ostativa che impediva l’accesso al regime a chi svolgeva attività di lavoro dipendente. Viene inoltre istituita, con decorrenza 01.01.2020, un’imposta sostitutiva (flat tax) con aliquota del 20% per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con esclusione delle società di persone e degli altri soggetti equiparati ex art. 5 Tuir. Che abbiano conseguito ricavi e compensi tra Euro 65.001 ed Euro 100.000 nel periodo d’imposta precedente. Anche in questo caso, se ricorre l’ esercizio di attività con diverso codice ATECO, si assume la somma delle attività esercitate. Le cause ostative per poter applicare l’imposta sostitutiva sono le medesime del regime forfettario.
  • Investimenti in Startup innovative: per tutto l’anno 2019 le percentuali di detrazione e deduzione delle somme investite nel capitale sociale di start up innovative sono incrementate dal 30% al 40%. Di conseguenza, il quadro agevolativo per quest’anno è il seguente:
    • le persone fisiche potranno detrarre dall’ IRPEF il 40% delle somme investite, sino ad un investimento massimo agevolabile di € 1.000.000 annuo;
    • le persone giuridiche potranno dedurre dalla base imponibile IRES il 40% delle somme investite, sino ad un investimento massimo agevolabile di € 1.800.000 annuo.

La deduzione IRES, sempre limitatamente il 2019, per i soggetti diversi dalle start up innovative, viene elevata fino al 50%, a condizione che acquisiscano l’intero capitale sociale di una start up innovativa e lo mantengano per almeno 3 anni.

 

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